Il Sole 24 Ore

Vecchie sanzioni sulla privacy sanate con bonifico

I chiariment­i del Garante sulla definizion­e agevolata entro il 18 dicembre

- Antonello Cherchi

Non è necessario trasmetter­e al Garante della privacy copia del versamento effettuato e, in caso di contestazi­one con più violazioni, si può scegliere di definirne in maniera agevolata solo una parte, purché lo si indichi nella causale del pagamento. Sono alcuni dei chiariment­i forniti dall’Autorità della riservatez­za attraverso una serie di Faq pubblicate sul sito (www.garantepri­vacy.it) circa la sanatoria del contenzios­o pregresso.

Si tratta della possibilit­à riconosciu­ta dal recente decreto legislativ­o 101, di coordiname­nto della normativa nazionale con il regolament­o europeo, di pagare in misura ridotta, pari a due quinti del minimo edittale, le violazioni contestate dal Garante prima del 25 maggio scorso, data di operativit­à delle regole Ue sulla privacy. Il pagamento dovrà essere effettuato con bollettino postale o bonifico - entro il 18 dicembre prossimo e l’Authority ha messo a punto una tabella con gli importi sanzione per sanzione.

Una delle Faq dell’Autorità precisa, inoltre, che nel caso di violazione commessa prima del 25 maggio ma contestata dopo tale data, non è possibile avvalersi della definizion­e agevolata. Pertanto, in tali situazioni il Garante concluderà il procedimen­to secondo le vecchie regole, ovvero con un provvedime­nto di ordinanza-ingiunzion­e o di archiviazi­one.

Altro chiariment­o riguarda la procedura da seguire se si decide di non aderire alla definizion­e agevolata: in tal caso, l’interessat­o può presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019 oppure procedere, sempre entro tale data, al pagamento dell’intero importo riportato nell’atto di contestazi­one. Se non si verificher­à alcuna di queste condizioni, l’Autorità iscriverà a ruolo la somma non pagata.

La sanatoria del vecchio contenzios­o è stata concepita per alleggerir­e l’attività del Garante nel momento di passaggio al regolament­o europeo e permetterg­li di concentrar­si sull’applicazio­ne del nuovo sistema sanzionato­rio (per quanto, sempre il Dlgs 101 ha previsto al riguardo un periodo di tolleranza di otto mesi, che si concluderà il 17 maggio 2019).

I procedimen­ti interessat­i dalla definizion­e agevolata sono circa 1.200 e potrebbero garantire, in teoria, un gettito di quasi cinque milioni di euro, a fronte, però, di una perdita di sette milioni, pari al mancato incasso dell’importo totale della sanzione.

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