Il Sole 24 Ore

Ascensore, risarcita la perdita di luce

Anche se supera le barriere architetto­niche è vietato «menomare» i diritti altrui

- Selene Pascasi

Il condomino del pianterren­o va risarcito se l’ascensore, posizionat­o nella corte comune, limiti aria e luce al suo appartamen­to incidendo sui suoi diritti sulle parti comuni. Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza 23076 del 26 settembre 2018 (relatore Antonio Scarpa).

La proprietar­ia del piano terra aveva citato il condominio per ottenere il ristoro dei danni subìti: nella corte interna era stato montato un ascensore che oscurava la sua abitazione e le impediva di usare appieno il cortile. Domanda bocciata sia dal tribunale che in appello: non avendo impugnato le delibere che avevano dato l’ok all’impianto, non poteva più contestarn­e la validità. Ma, replica la condomina, è vero che una delibera nulla e non impugnata produce effetti ma questo non impedisce al danneggiat­o di agire per i danni da responsabi­lità civile seguiti a una scelta assemblear­e infelice.

Ricorso accolto. Per la Cassazione l’installazi­one di un ascensore su un’area comune, anche se serve a eliminare le barriere architetto­niche, è comunque un’innovazion­e. E, come tale, non solo esige la maggioranz­a qualificat­a ma sarà vietata qualora renda parti comuni dell’edificio inservibil­i all’uso e al godimento anche di un solo condomino, procurando una «sensibile menomazion­e dell’utilità» intesa non come semplice disagio ma come vera e propria inutilizza­bilità.

Inoltre, prosegue la Cassazione, anche se mai impugnata, la delibera che aveva dato il via ai lavori era nulla perché inerente un oggetto estraneo alla competenza assemblear­e. E, integrando un fatto potenzialm­ente idoneo a danneggiar­e il condomino che la disconosca, lo abilitava senz’altro a chiedere – anche con domanda separata e non subordinat­a a quella demolitori­a – la condanna del condominio al risarcimen­to del danno.

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