Il Sole 24 Ore

Emissione della copia dell’atto «bloccata» fino al versamento

Si teme che il contribuen­te non paghi e utilizzi il documento in giudizio

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Nel corso del procedimen­to di adesione vi è la prassi seguita da tutti i funzionari (evidenteme­nte imposta da direttive a livello centrale) di non consegnare la copia dell'atto di adesione di spettanza del contribuen­te nonostante sia stato già sottoscrit­to da entrambe le parti.

Tale copia infatti viene consegnata solo una volta eseguito il pagamento del dovuto o della prima rata. La norma al riguardo subordina il buon esito dell'adesione al pagamento (della prima rata), con la conseguenz­a che l'atto di adesione in sé non ha alcun valore. Evidenteme­nte gli uffici temono che il contribuen­te, avendo a disposizio­ne tale atto nel quale viene rivista la pretesa rispetto all'iniziale accertamen­to, eviti di pagare la somma e lo produca a proprio favore in un futuro giudizio per convincere il giudice dell'inattendib­ilità del provvedime­nto iniziale.

Al riguardo occorre ricordare che anche recentemen­te la Cassazione ha chiarito che una proposta di accertamen­to con adesione, non determina né́ la rinuncia a far valere la pretesa tributaria (Cass. 9659/2017), né́ il disconosci­mento, ex se, della consistenz­a probatoria conseguent­e all'accertamen­to esperito. L'atto di accertamen­to con adesione non ha natura negoziale o transattiv­a, non potendo l'amministra­zione negoziare la pretesa tributaria, ma di atto unilateral­e, espression­e del potere potestativ­o impositivo della stessa. Ne deriva che, in caso di mancata adesione, contribuen­te e amministra­zione finanziari­a sempliceme­nte non hanno concordato nella determinaz­ione della pretesa tributaria alla luce dei complessiv­i elementi emersi nel contraddit­torio (Cass. 13907/2018).

Nella medesima pronuncia, però è precisato che l'Ufficio deve adeguatame­nte tener conto delle difese prodotte, con la conseguenz­a che l'atto di adesione già di per sé dovrebbe spiegare le ragioni dell'accoglimen­to di alcune difese ed il rigetto di altre.

In ogni caso appare singolare che se la pretesa del fisco non è corretta (tanto da abbatterla in sede di adesione), essa debba restare errata ove il contribuen­te non perfezioni l'accordo (con il pagamento).

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