Emissione della copia dell’atto «bloccata» fino al versamento
Si teme che il contribuente non paghi e utilizzi il documento in giudizio
Nel corso del procedimento di adesione vi è la prassi seguita da tutti i funzionari (evidentemente imposta da direttive a livello centrale) di non consegnare la copia dell'atto di adesione di spettanza del contribuente nonostante sia stato già sottoscritto da entrambe le parti.
Tale copia infatti viene consegnata solo una volta eseguito il pagamento del dovuto o della prima rata. La norma al riguardo subordina il buon esito dell'adesione al pagamento (della prima rata), con la conseguenza che l'atto di adesione in sé non ha alcun valore. Evidentemente gli uffici temono che il contribuente, avendo a disposizione tale atto nel quale viene rivista la pretesa rispetto all'iniziale accertamento, eviti di pagare la somma e lo produca a proprio favore in un futuro giudizio per convincere il giudice dell'inattendibilità del provvedimento iniziale.
Al riguardo occorre ricordare che anche recentemente la Cassazione ha chiarito che una proposta di accertamento con adesione, non determina né́ la rinuncia a far valere la pretesa tributaria (Cass. 9659/2017), né́ il disconoscimento, ex se, della consistenza probatoria conseguente all'accertamento esperito. L'atto di accertamento con adesione non ha natura negoziale o transattiva, non potendo l'amministrazione negoziare la pretesa tributaria, ma di atto unilaterale, espressione del potere potestativo impositivo della stessa. Ne deriva che, in caso di mancata adesione, contribuente e amministrazione finanziaria semplicemente non hanno concordato nella determinazione della pretesa tributaria alla luce dei complessivi elementi emersi nel contraddittorio (Cass. 13907/2018).
Nella medesima pronuncia, però è precisato che l'Ufficio deve adeguatamente tener conto delle difese prodotte, con la conseguenza che l'atto di adesione già di per sé dovrebbe spiegare le ragioni dell'accoglimento di alcune difese ed il rigetto di altre.
In ogni caso appare singolare che se la pretesa del fisco non è corretta (tanto da abbatterla in sede di adesione), essa debba restare errata ove il contribuente non perfezioni l'accordo (con il pagamento).