Importo rimesso alla valutazione del giudice
Il salvataggio del resto della norma pare frutto di un compromesso
In base al comunicato del 26 settembre si deve ritenere che la Consulta abbia operato un intervento manipolativo sull’articolo 3, comma 1 del Dlgs 23/2015 cancellando le parole, non consecutive, «due» e «per ogni anno di servizio». La Corte ha rimesso così la determinazione della misura dell’indennità all’assoluta discrezionalità del giudice entro l’ampio range tra sei e 36 mensilità di retribuzione (a differenza che nell’articolo 8 della 604 e nell’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori come novellato dalla legge Fornero, qui peraltro in un range da 12 a 24 mensilità). L’esatto contrario, in linea di principio, della espropriazione del giudice di cui è stato da più parti accusato l’articolo 3, comma 1.
Vero che la Corte presumibilmente nella motivazione fornirà al giudice delle indicazioni (non vincolanti) sui criteri cui attenersi, altrettanto presumibilmente suggerendogli di applicare quelli del menzionato articolo 18, comma 5 («in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, della dimensione dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione»). Ed è pure vero che in ogni caso il giudice ad essi farebbe comunque ricorso. Ma l’esperienza dice che le maglie di tali criteri sono così larghe da rendere imprevedibile l’entità della sanzione.
Alla norma originaria non può essere peraltrodisconosciutaun’internacoerenza e ragionevolezza.
Perunversoèragionevolel’incremento dell’indennità,dalminimodiseimensilità diretribuzionefinoalraggiungimento,dopo18anni,dell’apprezzabileammontaredi treannidiretribuzione:l'espulsioneimmotivata appare socialmente più riprovevole quantomaggioreèlapermanenzadellavoratore in azienda e quanto più elevata, in corrispondenza,èlasuaetàanagraficacon le correlate maggiori difficoltà di reperimento di un nuovo posto di lavoro.
Per altro verso è anche ragionevole la predeterminazionerigidadelrapportotra incrementodell’indennitàedell’anzianità diservizio:consapevoledell’inevitabileampiezzadelpoterediscrezionaledelgiudice nell’amministrazionediclausolegenerali/ elastichecomelagiustacausaeilgiustificato motivo, il legislatore ha voluto rendere almenoprevedibilel’entitàdellasanzione.
Qualche considerazione ancora mi sembraopportuna.L’ordinanzadelTribunale di Roma aveva prospettato l’illegittimitàcostituzionaledell’interaimpalcatura dellanuovadisciplinadeilicenziamentirecatadalJobsActapartiredalladispostaresidualitàdellatutelareintegratoria,rimettendo al giudizio della Corte gli articoli 2, 3 e4delDlgs83/2015.Poichéperò,secondo ilcomunicatodellaConsulta,«tuttelealtre questionirelativeailicenziamentisonostatedichiarateinammissibilioinfondate»,la Corte ha “salvato” per il resto quell’impalcatura anche se non si può più parlare di tutelecrescenti(conl’anzianitàdiservizio).
Non pare allora azzardato pensare che la pronuncia preannunziata dal comunicato sia stata il frutto di un compromesso all’interno della Corte.