Il Sole 24 Ore

Crediti d’imposta, «critico» il riporto nella voce A5

Il fisco potrebbe contestare un indebito vantaggio sul valore della produzione

- Franco Roscini Vitali

La modalità tecnica con cui è rispettato, nel conto economico, il principio di competenza si realizza mediante “la correlazio­ne” tra costi e ricavi. La correlazio­ne è attuata nelle aree in cui è il conto economico è strutturat­o: nell’area B sono correlati i costi che hanno concorso alla formazione di ricavi e proventi iscritti nell’area A, mentre nelle aree C e D sono contrappos­ti proventi e costi finanziari. Per esempio, la voce A.5 comprende sopravveni­enze e insussiste­nze attive relative a valori stimati causate dal normale aggiorname­nto di stime compiute in precedenti esercizi. È il caso di fondi per rischi e oneri eccedenti rispetto agli accantonam­enti operati, se l’accantonam­ento è stato contabiliz­zato nella classe B tra i costi di gestione. Infatti, l’Oic 31 prevede che l’eliminazio­ne o la riduzione del fondo eccedente è contabiliz­zata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui era stato rilevato l’originario accantonam­ento.

Le imposte sono iscritte nella voce 20 che accoglie anche quelle relative ad esercizi precedenti. In tale voce le imposte sono suddivise in:  imposte correnti: imposte sul reddito imponibile dell’esercizio, comprese eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati attinenti a eventi dell’esercizio;

 imposte relative a esercizi precedenti, comprensiv­e di oneri accessori (interessi e sanzioni) che possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazio­ne, avvisi di pagamento, avvisi di accertamen­to e di rettifica. La contropart­ita patrimonia­le può essere costituita dalla voce B.2 fondi “per imposte, anche differite” o dalla voce D.12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteris­tiche della passività (Oic 19 Debiti). La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizion­e di un contenzios­o o di un accertamen­to rispetto al valore del fondo accantonat­o in esercizi precedenti;

 imposte differite e anticipate: con segno positivo accantonam­ento al fondo per imposte differite e utilizzo delle attività per imposte anticipate, con segno negativo imposte anticipate e utilizzo del fondo imposte differite (in caso di eccedenza dello stesso). La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenient­i da esercizi precedenti;

 proventi da consolidat­o fiscale.

In definitiva, l’Oic 25 prevede che nella voce 20 si iscrivano tutte le imposte, oneri accessori compresi, al netto di acconti, ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta.

Invece, se la legge definisce un bonus “contributo”, questo confluisce nella voce A.5 del conto economico e impatta sul valore della produzione. L’Oic 12 definisce contributi quelli che integrano ricavi dell’attività caratteris­tica o delle attività accessorie diverse da quella finanziari­a o riducono i relativi costi e oneri. Inoltre, i principi Oic 16 e Oic 24 relativi a immobilizz­azioni materiali e immaterial­i confermano che i contributi sono quelli erogati all’impresa, ovvero “ricevuti” dalla stessa. L’iscrizione dei crediti d’imposta (minori imposte da pagare) nella voce A.5 del conto economico, con il conseguent­e effetto positivo sul valore della produzione, potrebbe essere contestata con riferiment­o agli istituti tributari che fanno riferiment­o al valore della produzione.

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