Crediti d’imposta, «critico» il riporto nella voce A5
Il fisco potrebbe contestare un indebito vantaggio sul valore della produzione
La modalità tecnica con cui è rispettato, nel conto economico, il principio di competenza si realizza mediante “la correlazione” tra costi e ricavi. La correlazione è attuata nelle aree in cui è il conto economico è strutturato: nell’area B sono correlati i costi che hanno concorso alla formazione di ricavi e proventi iscritti nell’area A, mentre nelle aree C e D sono contrapposti proventi e costi finanziari. Per esempio, la voce A.5 comprende sopravvenienze e insussistenze attive relative a valori stimati causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. È il caso di fondi per rischi e oneri eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, se l’accantonamento è stato contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. Infatti, l’Oic 31 prevede che l’eliminazione o la riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui era stato rilevato l’originario accantonamento.
Le imposte sono iscritte nella voce 20 che accoglie anche quelle relative ad esercizi precedenti. In tale voce le imposte sono suddivise in: imposte correnti: imposte sul reddito imponibile dell’esercizio, comprese eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati attinenti a eventi dell’esercizio;
imposte relative a esercizi precedenti, comprensive di oneri accessori (interessi e sanzioni) che possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica. La contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B.2 fondi “per imposte, anche differite” o dalla voce D.12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche della passività (Oic 19 Debiti). La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
imposte differite e anticipate: con segno positivo accantonamento al fondo per imposte differite e utilizzo delle attività per imposte anticipate, con segno negativo imposte anticipate e utilizzo del fondo imposte differite (in caso di eccedenza dello stesso). La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti;
proventi da consolidato fiscale.
In definitiva, l’Oic 25 prevede che nella voce 20 si iscrivano tutte le imposte, oneri accessori compresi, al netto di acconti, ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta.
Invece, se la legge definisce un bonus “contributo”, questo confluisce nella voce A.5 del conto economico e impatta sul valore della produzione. L’Oic 12 definisce contributi quelli che integrano ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o riducono i relativi costi e oneri. Inoltre, i principi Oic 16 e Oic 24 relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali confermano che i contributi sono quelli erogati all’impresa, ovvero “ricevuti” dalla stessa. L’iscrizione dei crediti d’imposta (minori imposte da pagare) nella voce A.5 del conto economico, con il conseguente effetto positivo sul valore della produzione, potrebbe essere contestata con riferimento agli istituti tributari che fanno riferimento al valore della produzione.