Il Sole 24 Ore

Niente obbligo, si lavora solo se c’è l’accordo tra azienda e dipendente

- Giampiero Falasca Matteo Prioschi

La liberalizz­azione degli orari di apertura dei negozi fa percepire come ovvio e obbligato dover lavorare di domenica e nelle festività. In realtà il quadro normativo non è così scontato, come la giurisprud­enza ha avuto modo di ricordare più volte con numerose sentenze. Per quanto riguarda le festività definite come tali dalla legge, vale ancora quanto stabilito dalla legge 260 del 1949. Nelle quindici ricorrenze elencate all’articolo 2 (tra cui Natale, primo dell’anno, 25 aprile, 1° maggio, ferragosto ma anche alcune soppresse) la prestazion­e lavorativa non è dovuta e l’azienda non può pretenderl­a.

La Cassazione ha sottolinea­to più volte che in tali giornate i lavoratori hanno un diritto soggettivo di astenersi dal lavoro e lo svolgiment­o dell’attività non è rimesso alla volontà esclusiva del datore né a quella del dipendente, ma all’accordo tra le parti. Accordo che non può essere previsto in un contratto collettivo.

La Corte di cassazione, infatti, ha più volte ricordato che il diritto di rifiutare la prestazion­e lavorativa nei giorni festivi ha natura individual­e e, come tale, è sottratto alla disponibil­ità delle organizzaz­ioni sindacali; la conseguenz­a di questa lettura è molto rilevante perché comporta la nullità delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che stabilisco­no l’obbligo di lavorare durante i festivi.

Insomma, per lavorare durante le festività individuat­e dalla legge ci deve essere la congiunta volontà di azienda e singoli dipendenti (per esempio questi ultimi, anche se può suonare improbabil­e, non potrebbero pretendere di lavorare in tali giornate). L’accordo tra le parti può essere raggiunto per fatti concludent­i, ma è certamente preferibil­e il ricorso alla forma scritta.

Questa disposizio­ne ha come conseguenz­a che se un dipendente si rifiuta di lavorare in un giorno festivo e tale obbligo non è stato concordato esplicitam­ente, non può essere sanzionato. Inoltre se è prevista una maggiorazi­one retributiv­a per tali festività, l’importo va riconosciu­to anche se non c’è prestazion­e lavorativa. Secondo la sentenza 27948/2017 della Corte di cassazione, l’articolo 2 della legge 260/1949 «estende il diritto al trattament­o di festività anche ad alcuni casi, di totale assenza dal lavoro, ritenuti meritevoli

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