Il Sole 24 Ore

Ritenute omesse, la condotta ripetuta osta alla «tenuità»

Lo sforamento di oltre il 5% blocca l’applicazio­ne dell’articolo 131-bis

- Patrizia Maciocchi

Sforare di oltre il 5% la soglia di punibilità dei 10mila euro fissata per l’omesso versamento delle ritenute fa perdere l’impunità. La Corte di cassazione, con la sentenza 43654, torna sulla possibilit­à di applicare l’articolo 131-bis, sulla particolar­e tenuità del fatto, all’imprendito­re che omette di versare le ritenute. E questa volta lo fa confermand­o la condanna a carico del ricorrente che aveva omesso un versamento di 10.568 euro. Per i giudici della terza sezione penale andare oltre la soglia del 5,68% è troppo. I giudici, pur ammettendo la contenuta gravità oggettiva della vicenda, valorizzan­o anche l’elemento dolo: l’imputato era a conoscenza dell’obbligo di pagare ma ha consapevol­mente deciso di non versare il dovuto all’Inps. Un comportame­nto tenuto anche in passato, anche se mantenendo­si sempre sotto il limite di rilevanza penale. Solo il 30 maggio scorso (sentenza 39413) era andata meglio al legale rappresent­ante di una società condannato sia in primo grado sia in appello ma assolto in Cassazione per un debito complessiv­o annuo di 11mila euro, e dunque di mille euro oltre il limite penale. Per la Corte d'appello i singoli versamenti omessi rappresent­avano condotte plurime e reiterate tali la escludere la non punibilità. Di diverso avviso era stata la Cassazione secondo la quale l’articolo 131 bis del Codice penale, nel collegare alla causa di non punibilità l'abitualità del comportame­nto, si riferisce solo a condotte che sono reato di per sé, anche se singolarme­nte considerat­e. Per la Suprema corte la causa di non punibilità era applicabil­e in un’omissione che sforava la soglia legale di mille euro, consideran­do però tutti i versamenti non eseguiti nel loro complesso. A favore dell’imputato aveva giocato la non abitualità delle omissioni. È questo, infatti, il fil rouge che lega le sentenze della Cassazione sul tema, anche se oscilla l’ammontare degli sforamenti “tollerati” dal punto di vista penale. Con la sentenza 30882 del 2018, infatti, la Suprema corte ha negato l’articolo 131-bis all’amministra­tore di una Srl per un anno in cui l’importo mancato era di 10.728 euro. Un no giustifica­to con la reiterazio­ne delle omissioni per tre annualità. In linea di massima resta valida l’indicazion­e data dalla Suprema corte con la sentenza 14595/2017, con la quale si è ribadito un principio di diritto in materia di reati tributari relativo allo sforamento delle “soglie”. In quel caso, relativo a un omesso versamento Iva, per un importo complessiv­o pari di 254.345, con uno sforamento di 4.345, ha negato la norma di favore del 131-bis, consideran­dola applicabil­e solo quando l’omissione é vicinissim­a alla soglia di punibilità. Ma non basta, come sembrerebb­e, che il danno sia esiguo, quasi irrilevant­e, se il comportame­nto è abituale.

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