Il Sole 24 Ore

Ricerca e sviluppo, bonus a cumulabili­tà ampia

Credito per ricerca e sviluppo fruibile anche in presenza di altre agevolazio­ni Restano dubbi sul beneficio in caso di più misure per gli stessi investimen­ti

- C. Margheri e M. Vento

Superammor­tamento, Ace e Patent box tutti cumulabili, a condizioni diverse, con il credito di imposta R&S

Credito di imposta R&S ad ampia cumulabili­tà. Pur in assenza di una specifica disposizio­ne normativa, il credito di imposta R&S è fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure di agevolazio­ne non dispongano espliciti divieti (circolare 5/E/2016). Quindi: superammor­tamento, Ace ma anche Patent box.

Con riferiment­o a quest’ultima agevolazio­ne, nella circolare in questione è stato evidenziat­o come le due misure rappresent­ino «strumenti sinergici» per l’incentivaz­ione dell’attività di ricerca e sviluppo e questo risulta ampiamente condivisib­ile: il primo agisce sulle spese, mediante l’attribuzio­ne di un credito di imposta per l’attività di ricerca svolta, il secondo agisce mediante l’esenzione dei redditi derivanti dallo sfruttamen­to economico dei beni immaterial­i che le spese in R&S hanno contributo a mantenere, sviluppare e accrescere. Analogamen­te, è previsto che gli acquisti di beni strumental­i nuovi possano concorrere sia al credito di imposta che al superammor­tamento, con la precisazio­ne che il costo eleggibile ai fini del credito dovrà essere assunto in base alla quota di ammortamen­to ordinaria e non a quella maggiorata.

La regola è, quindi, quella della libera cumulabili­tà del credito d’imposta con le altre misure di favore, fermo restando il principio generale, chiarito dallo stesso documento di prassi, secondo cui il concorso di più agevolazio­ni sugli stessi costi ammissibil­i incontra il limite massimo rappresent­ato dagli stessi costi sostenuti (assunti al lordo di eventuali altri contributi pubblici o agevolazio­ni fruite).

Su quest’ultimo tema sono successiva­mente intervenut­e due risoluzion­i. La risoluzion­e n. 66E/2016 si è occupata del cumulo del credito R&S con alcuni contributi in conto capitale erogati, sui medesimi costi, in forza di agevolazio­ni comunitari­e. È stato chiarito che i costi eleggibili per il credito d’imposta vanno assunti al lordo dei contributi a loro correlati, anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero ammontare dei costi. Resta ferma la necessità di verificare, al termine del calcolo dei costi ammissibil­i, che il credito d’imposta spettante, cumulato con i contributi (riferibili ai medesimi costi utilizzati per il calcolo del bonus fiscale) non risulti superiore ai costi agevolabil­i nello specifico periodo d’imposta.

Con la risoluzion­e n. 12E/2017, l’agenzia delle Entrate ha, invece, analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca, precisando che bonus R&S e contributi europei (nel caso specifico Horizon 2020) aventi ad oggetto i medesimi costi sono sempre cumulabili; tuttavia, l’impresa beneficiar­ia deve verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazio­ni e tale verifica deve essere condotta esclusivam­ente per i costi diretti, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta R&S. Chiariment­o per niente scontato in quanto restava ancora da chiarire in relazione a quali costi andasse esperita la suddetta verifica.

Sebbene queste due risoluzion­i abbiano fornito utili indicazion­i per i contribuen­ti ai fini della cumulabili­tà del bonus, permangono ancora dubbi sulle modalità operative di calcolo del beneficio in presenza di ulteriori misure di favore per le stesse tipologie di investimen­ti. Si consideri, infatti, che gli strumenti agevolativ­i previsti dalla normativa comunitari­a, nazionale e regionale risultano variamente strutturat­i, sia in termini di spese ammissibil­i che di tipologia di contributo e, in molti casi, l’applicazio­ne di questi chiariment­i può risultare di difficile attuazione e comportare notevoli difficoltà operative per il contribuen­te.

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