Ricerca e sviluppo, bonus a cumulabilità ampia
Credito per ricerca e sviluppo fruibile anche in presenza di altre agevolazioni Restano dubbi sul beneficio in caso di più misure per gli stessi investimenti
Superammortamento, Ace e Patent box tutti cumulabili, a condizioni diverse, con il credito di imposta R&S
Credito di imposta R&S ad ampia cumulabilità. Pur in assenza di una specifica disposizione normativa, il credito di imposta R&S è fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure di agevolazione non dispongano espliciti divieti (circolare 5/E/2016). Quindi: superammortamento, Ace ma anche Patent box.
Con riferimento a quest’ultima agevolazione, nella circolare in questione è stato evidenziato come le due misure rappresentino «strumenti sinergici» per l’incentivazione dell’attività di ricerca e sviluppo e questo risulta ampiamente condivisibile: il primo agisce sulle spese, mediante l’attribuzione di un credito di imposta per l’attività di ricerca svolta, il secondo agisce mediante l’esenzione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali che le spese in R&S hanno contributo a mantenere, sviluppare e accrescere. Analogamente, è previsto che gli acquisti di beni strumentali nuovi possano concorrere sia al credito di imposta che al superammortamento, con la precisazione che il costo eleggibile ai fini del credito dovrà essere assunto in base alla quota di ammortamento ordinaria e non a quella maggiorata.
La regola è, quindi, quella della libera cumulabilità del credito d’imposta con le altre misure di favore, fermo restando il principio generale, chiarito dallo stesso documento di prassi, secondo cui il concorso di più agevolazioni sugli stessi costi ammissibili incontra il limite massimo rappresentato dagli stessi costi sostenuti (assunti al lordo di eventuali altri contributi pubblici o agevolazioni fruite).
Su quest’ultimo tema sono successivamente intervenute due risoluzioni. La risoluzione n. 66E/2016 si è occupata del cumulo del credito R&S con alcuni contributi in conto capitale erogati, sui medesimi costi, in forza di agevolazioni comunitarie. È stato chiarito che i costi eleggibili per il credito d’imposta vanno assunti al lordo dei contributi a loro correlati, anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero ammontare dei costi. Resta ferma la necessità di verificare, al termine del calcolo dei costi ammissibili, che il credito d’imposta spettante, cumulato con i contributi (riferibili ai medesimi costi utilizzati per il calcolo del bonus fiscale) non risulti superiore ai costi agevolabili nello specifico periodo d’imposta.
Con la risoluzione n. 12E/2017, l’agenzia delle Entrate ha, invece, analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca, precisando che bonus R&S e contributi europei (nel caso specifico Horizon 2020) aventi ad oggetto i medesimi costi sono sempre cumulabili; tuttavia, l’impresa beneficiaria deve verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni e tale verifica deve essere condotta esclusivamente per i costi diretti, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta R&S. Chiarimento per niente scontato in quanto restava ancora da chiarire in relazione a quali costi andasse esperita la suddetta verifica.
Sebbene queste due risoluzioni abbiano fornito utili indicazioni per i contribuenti ai fini della cumulabilità del bonus, permangono ancora dubbi sulle modalità operative di calcolo del beneficio in presenza di ulteriori misure di favore per le stesse tipologie di investimenti. Si consideri, infatti, che gli strumenti agevolativi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale risultano variamente strutturati, sia in termini di spese ammissibili che di tipologia di contributo e, in molti casi, l’applicazione di questi chiarimenti può risultare di difficile attuazione e comportare notevoli difficoltà operative per il contribuente.