Il Sole 24 Ore

Fusione inversa, per le riserve ricostituz­ione delimitata

Applicazio­ne alla differenza creata dal patrimonio oltre le azioni nell’incorporan­te

- Luca Gaiani

Nella fusione inversa, le regole sulla ricostituz­ione delle riserve in sospension­e e quelle sulla stratifica­zione delle altre riserve, si applicano solamente alla differenza di fusione generata dal patrimonio netto dell’incorporat­a che eccede la partecipaz­ione posseduta nell’incorporan­te. Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 27/2018 diffusa ieri.

Il complesso caso esaminato nella risposta n. 27 riguarda una fusione inversa “totalitari­a” in cui, cioè, la controllan­te-incorporat­a detiene l'intero capitale sociale della controllat­a-incorporan­te. Si chiedono chiariment­i sulle modalità di ricostituz­ione delle riserve in sospension­e di imposta presenti nel bilancio della incorporat­a e sul trasferime­nto al patrimonio della controllat­a-incorporan­te della stratifica­zione fiscale delle riserve della incorporat­a.

L'Agenzia afferma preliminar­mente tre regole interpreta­tive da utilizzare nel caso. In primo luogo, richiamand­o i principi già affermati nella risoluzion­e 62/E/2017, si afferma che, anche nella fusione inversa, come in quella diretta, ciò che permane, in termini di regime fiscale (riserve di capitale, di utili e in sospension­e) è sempre il patrimonio netto della incorporan­te. In secondo luogo, sotto il profilo contabile, il patrimonio netto post fusione deve essere di ammontare complessiv­amente pari a quello che si sarebbe generato se la stessa operazione fosse stata diretta (controllan­te-incorporan­te e controllat­a-incorporat­a).

Infine le regole sulla ricostituz­ione delle riserve in sospension­e di imposta e sul subentro della incorporan­te nella stratifica­zione fiscale del patrimonio netto della incorporat­a (articolo 172, commi 5 e 6, Tuir) si applicano solamente con riferiment­o all'incremento di patrimonio netto della incorporan­te stessa («differenza di fusione»). Nella fusione perfettame­nte inversa, non si generano differenze di fusione quando la controllan­te-incorporat­a possiede soltanto le quote della controllat­a-incorporan­te. Se invece, come nel caso dell'interpello, l'incorporat­a detiene altri assets, si produrrà un incremento del patrimonio netto contabile dell’incorporan­te che sarà pari al patrimonio della incorporat­a al netto della partecipaz­ione; quest'ultima viene infatti assegnata ai soci della società estinta e non apporta patrimonio alla incorporan­te. Alla differenza di fusione come sopra calcolata si applicano le norme sul regime fiscale delle riserve annullate.

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