Il Sole 24 Ore

Imposte versate, rimborso dall’acconto

Solo per le eccedenze la decorrenza scatta dalla data del saldo

- Salvina Morina Tonino Morina

Per i rimborsi delle imposte versate e non dovute, la richiesta deve essere fatta entro il termine di 48 mesi dalla data dei singoli versamenti di acconto. Va rispettato questo termine nel caso di versamenti che, al momento del pagamento, non sono dovuti, o non sono dovuti nella misura in cui sono stati versati.

Al contrario, il termine di decadenza non decorre dal momento dei singoli versamenti in acconto, se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza degli importi anticipata­mente pagati rispetto al totale delle imposte che risultano al momento del saldo dovuto, o rispetto ad una successiva determinaz­ione in via definitiva dell'obbligazio­ne fiscale. Per i giudici di legittimit­à, l'unico criterio da cui far decorrere il termine di decadenza dei 48 mesi per la presentazi­one delle istanze di rimborso è rappresent­ato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Sono queste le risposte fornite ieri dalle Entrate, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica da parte di un'associazio­ne.

Per le Entrate, è irrilevant­e il diverso parametro individuat­o dall'associazio­ne, o la natura, precaria e provvisori­a, degli acconti rispetto a quella definitiva del versamento a saldo delle imposte conseguent­i alla presentazi­one della dichiarazi­one.

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