Il Sole 24 Ore

Detrazione per i figli a carico al coniuge residente in Italia

- —Fabrizio Cancellier­e —Gabriele Ferlito

L’accertamen­to dei presuppost­i per stabilire l’effettiva residenza fiscale all’estero costituisc­e una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000, come peraltro già chiarito nella circolare 9/E/2016. È il principio ribadito dalle Entrate, che hanno ritenuto inammissib­ili due interpelli presentati da due diversi contribuen­ti italiani, trasferiti all’estero per motivi di lavoro, entrambi interessat­i a valutare gli effetti conseguent­i al trasferime­nto (n.

25 e 26, pubblicate ieri).

Nonostante l’inammissib­ilità degli interpelli, l’Agenzia coglie l’occasione per fornire indicazion­i di carattere interpreta­tivo per i lavoratori trasferiti all’estero. Tra queste, quella di maggiore interesse, contenuta nella risposta 25, riguarda la modalità di ripartizio­ne della detrazione per figli a carico tra genitori non separati. Sebbene la norma (articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir) difetti di indicazion­i specifiche per il coniuge residente all’estero, secondo l’Agenzia ciò non osta all’esercizio della facoltà, prevista dalla norma, di esercitare la detrazione in misura piena (100%) in capo al coniuge residente in Italia, se il suo reddito complessiv­o è superiore a quello del coniuge non residente.

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