Percentuali diverse, scissione proporzionale
Sotto esame il caso di quote differenti dei soci fra la scissa e la beneficiaria
Larispostan.21dell’Agenziaribadiscela liceitàdiunascissioneparzialeproporzionale finalizzata ad una riorganizzazione, in presenza di percentuali differentideisocifralascissaelabeneficiaria.
Le società oggetto di scissione appartengono alle stesse quattro persone. La scissa opera nell’ambito dell’impiantistica,detenendounramoimmobiliare, mentre la beneficiaria è la classica immobiliaredifamiglia.L’operazioneviene effettuata per attribuire il comparto immobiliare alla beneficiaria, consentendo di separare:
daunlatoleentitàconsentendodiaddivenireadunapiùagevoleintellegibilità del bilancio della scissa operante nel suo core business; dall’altro il rischio intrinseco. Il primo aspetto presenta vantaggi apprezzabili,inquantospessoglistessi terziinteressatiadun’acquisizioneprediligonointervenirenelcorebusinessa scapitodellacomponenteimmobiliare, che a quel punto deve essere separata.
L’Agenziahaconfermatolapresenza delleragionieconomichedell’operazionesottoilprofilosiadelleimpostedirette sia delle indirette. Quanto al primo aspettociòcomportalaneutralitàfiscale dell’operazione;quantoalsecondo,l’assoggettamentoadimpostadiregistroin misura fissa.
L’aumento di capitale della beneficiaria, necessario ad accogliere il ramo della scissa, viene effettuato in base al rapporto fra i valori effettivi del ramo scisso e della beneficiaria, mentre le riserve in sospensione d’imposta della scissa saranno ricostituite in capo alla beneficiariainproporzionealrapporto frailvalorecontabiledelpatrimonioassegnatoallabeneficiariaequellocheresidua in capo alla scissa.
Nell’istanzaisocihannochiaritol’intenzione di non cedere nel breve le partecipazioni nelle due società. Nella rispostan.21/18lascissioneèconsiderata proporzionale sebbene gli stessi soci dellascissaedellabeneficiariadetenganopartecipazioninellepredettesocietà con diverse percentuali, in quanto la ripartizioneproporzionaleavvieneintutti i casi in cui a ciascun socio della scissa sonoattribuitepartecipazionidiciascunabeneficiariainproporzioneallapropria quota di partecipazione (Oic 4).