Il Sole 24 Ore

Credito pubblicità, conta la data della prestazion­e

Il Dipartimen­to editoria: non hanno rilievo la fattura o il momento del pagamento

- Giorgio Gavelli

Competenza e ammontare delle spese agevolabil­i, cumulabili­tà e disciplina fiscale del bonus sulle spese pubblicita­rie: continuano le risposte del Dipartimen­to per l’informazio­ne e per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai quesiti ricorrenti (Faq) proposti dalle imprese.

Nella serie di risposte appena pubblicate, viene in primo luogo affrontato il problema della competenza, ossia di come imputare temporalme­nte le spese sostenute ai fini del calcolo incrementa­le riferito al bonus. Le domande avevano ad oggetto, in particolar­e, la distinzion­e tra tre distinti momenti: quello in cui viene realizzata la pubblicità, quello in cui viene fatturata e quello in cui è stata pagata.

Il Dipartimen­to, nella sua risposta, ricorda che l’articolo 4, comma 2, del regolament­o attuativo (Dpcm 16 maggio 2018, n. 90) prevede espressame­nte che le spese si consideran­o sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 Tuir. Per l’individuaz­ione dell’esercizio di sostenimen­to della spesa pubblicita­ria, pertanto, trova applicazio­ne il principio di competenza che, per le prestazion­i di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale «le spese di acquisizio­ne dei servizi si consideran­o sostenute, alla data in cui le prestazion­i stesse sono ultimate».

Pertanto, i costi relativi a queste prestazion­i sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazion­i stesse sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Si ritiene, stante il tenore letterale delle disposizio­ni, che il medesimo criterio si applichi anche ai lavoratori autonomi e agli enti non commercial­i, che normalment­e non applicano la competenza all’articolo 109. La risposta non riporta la parte finale della lettera c) citata, in base alla quale per i contratti «da cui derivano corrispett­ivi periodici» la competenza si manifesta alla data di maturazion­e dei corrispett­ivi.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento delle fatture, le risposte chiariscon­o che è consentito qualsiasi mezzo. Sul tema dell’importo della spesa sostenuta da considerar­e ai fini dell’agevolazio­ne, il Dipartimen­to indica che esso è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’Iva se detraibile, ma al lordo della quota (anche integrale) di Iva indetraibi­le. Va ricordato che tale importo va considerat­o al netto delle spese accessorie, dei costi di intermedia­zione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicita­rio, anche se ad esso funzionale o connessa (articolo 3, comma 2, del Dpcm).

In merito al trattament­o fiscale da riservare al credito d’imposta, poiché la norma istitutiva dell’agevolazio­ne non dispone espressame­nte la non rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 settembre).

Infine, il Dipartimen­to ricorda che la fruizione del bonus è alternativ­a e non cumulabile con altre agevolazio­ni previste sui medesimi costi ammissibil­i (comprese, quindi, a titolo esemplific­ativo, patent box, credito di imposta ricerca e sviluppo). L’articolo 4, comma 3, del Dpcm fa salve solo l’ipotesi in cui «successive disposizio­ni di pari fonte normativa non prevedano espressame­nte la cumulabili­tà delle agevolazio­ni stesse».

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