Credito pubblicità, conta la data della prestazione
Il Dipartimento editoria: non hanno rilievo la fattura o il momento del pagamento
Competenza e ammontare delle spese agevolabili, cumulabilità e disciplina fiscale del bonus sulle spese pubblicitarie: continuano le risposte del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai quesiti ricorrenti (Faq) proposti dalle imprese.
Nella serie di risposte appena pubblicate, viene in primo luogo affrontato il problema della competenza, ossia di come imputare temporalmente le spese sostenute ai fini del calcolo incrementale riferito al bonus. Le domande avevano ad oggetto, in particolare, la distinzione tra tre distinti momenti: quello in cui viene realizzata la pubblicità, quello in cui viene fatturata e quello in cui è stata pagata.
Il Dipartimento, nella sua risposta, ricorda che l’articolo 4, comma 2, del regolamento attuativo (Dpcm 16 maggio 2018, n. 90) prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 Tuir. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale «le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate».
Pertanto, i costi relativi a queste prestazioni sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni stesse sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Si ritiene, stante il tenore letterale delle disposizioni, che il medesimo criterio si applichi anche ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, che normalmente non applicano la competenza all’articolo 109. La risposta non riporta la parte finale della lettera c) citata, in base alla quale per i contratti «da cui derivano corrispettivi periodici» la competenza si manifesta alla data di maturazione dei corrispettivi.
Per quanto riguarda la modalità di pagamento delle fatture, le risposte chiariscono che è consentito qualsiasi mezzo. Sul tema dell’importo della spesa sostenuta da considerare ai fini dell’agevolazione, il Dipartimento indica che esso è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’Iva se detraibile, ma al lordo della quota (anche integrale) di Iva indetraibile. Va ricordato che tale importo va considerato al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa (articolo 3, comma 2, del Dpcm).
In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta, poiché la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone espressamente la non rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 settembre).
Infine, il Dipartimento ricorda che la fruizione del bonus è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni previste sui medesimi costi ammissibili (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, patent box, credito di imposta ricerca e sviluppo). L’articolo 4, comma 3, del Dpcm fa salve solo l’ipotesi in cui «successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse».