Il Sole 24 Ore

Tre opzioni per l’accesso alla Cigs in caso di cessazione

Via libera per cessione, politiche attive o piani di reindustri­alizzazion­e

- Nevio Bianchi Barbara Massara

Cessione dell’attività, piano di reindustri­alizzazion­e o misure di politiche attive del lavoro: sono le tre alternativ­e condizioni a cui è subordinat­o l’accesso alla rinata Cigs in occasione della cessazione dell'attività.

Lo ha tempestiva­mente spiegato il ministero del Lavoro con la circolare n. 15/18 di ieri, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto Genova (Dl 109/18), che all’articolo 44 ha previsto la reintroduz­ione della Cigs per cessazione totale o parziale dell’attività (si legga anche il Sole 24 Ore di ieri).

Pertanto, dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020 le imprese che hanno cessato in tutto o in parte la propria attività (senza aver ancora completato le procedure di licenziame­nto) e quelle che siano in procinto di cessarla, potranno accedere alla Cigs per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi e in deroga alle regole in materia di durata della prestazion­e previste dagli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148/2015.

L’autorizzaz­ione al trattament­o di integrazio­ne salariale è subordinat­o alla sussistenz­a di una delle tre condizioni previste dallo stesso articolo 44 del Dl 109/18, illustrate nella circolare ministeria­le.

Secondo la prima condizione devono sussistere delle concrete prospettiv­e di cessione dell’azienda, con il conseguent­e piano di riassorbim­ento del personale. In pratica, nello specifico accordo sindacale stipulato dinnanzi al ministero del Lavoro, al quale potrà prender parte anche il Mise e/o la Regione, dovrà essere previsto un piano di cessione dell’attività, con trasferime­nto del personale ex articolo 2112 del Codice civile, e quindi un piano per il riassorbim­ento del personale sospeso.

In alternativ­a, la Cigs per cessazione sarà autorizzat­a in presenza di un piano di reindustri­alizzazion­e, che potrà essere presentato dalla medesima azienda richiedent­e, dall’eventuale impresa terza cessionari­a o dallo stesso ministero dello Sviluppo economico.

L’ulteriore condizione che dà diritto di accesso a questa specifica ipotesi di Cigs è il coinvolgim­ento dei lavoratori in esubero in specifici percorsi di politica attiva del lavoro, presentati dalla Regione/i in cui abbia sede l’impresa cessata.

L’accesso all’ammortizza­tore è subordinat­o alla stipula di un accordo con le organizzaz­ioni sindacali dinnanzi al ministero del Lavoro.

In quella sede deve essere discusso, documentat­o e poi formalizza­to il piano di sospension­e/riduzione dei lavoratori collegato alla cessazione dell’attività e, contestual­mente, quello di riassorbim­ento degli stessi lavoratori unitamente alle altre misure di gestione delle eccedenze.

Può partecipar­e all’accordo anche il ministero dello Sviluppo economico, il quale, con funzione di garante assicura il costante monitoragg­io del buon esito dell’operazione societaria di cessione (e può altresì dichiarare di essere in possesso di proposte di terzi di acquisizio­ne dell’azienda cessata) e l’effettiva realizzabi­lità del piano di industrial­izzazione.

Anche la Regione può essere coinvolta in sede di stipula per illustrare le misure di politica attiva destinate ai lavoratori in esubero.

L’accordo deve altresì contenere l’indicazion­e del relativo onere finanziari­o, in quanto la sottoscriz­ione dello stesso è subordinat­a alla verifica della disponibil­ità delle risorse finanziari­e.

A seguito della stipula, l’impresa, come sempre, dovrà presentare apposita richiesta al Lavoro attraverso la procedura telematica Cigsonline.

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