Nella verifica fiscale è legittimo chiedere di aprire una borsa
Il via libera della Procura è necessario soltanto in caso di apertura coattiva
È legittima l'apertura di una borsa senza l'autorizzazione della Procura se una dipendente presente al momento della verifica non si oppone espressamente. La norma, infatti, richiede il provvedimento del giudice solo per l'apertura coattiva. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24306 depositata ieri.
L'agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento fondato anche sulle risultanze di un conto corrente intestato ad una persona fisica.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario e tra i diversi motivi la società eccepiva che l'acquisizione dei dati del conto corrente era stata effettuata illegittimamente, perché avvenuta aprendo una borsa chiusa previa autorizzazione di una dipendente dell'azienda non delegata a prestare assistenza in sede di indagini.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ma la sentenza veniva riformata in appello; in particolare la Ctr riteneva illegittima l'acquisizione dei citati documenti bancari.
L'Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata interpretazione della norma.
L'articolo 52 del Dpr 633/72 al terzo comma prevede che è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti.
I giudici di legittimità sul punto hanno innanzitutto affermato che per l'apertura di borse, secondo quanto previsto dalla norma, è richiesta l'autorizzazione del procuratore della Repubblica solo nel caso di apertura coattiva. Ne consegue che non è necessaria quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. Nella specie, doveva ritenersi legittima l'acquisizione della documentazione custodita all'interno di una borsa poiché un dipendente dell'impresa aveva consentito l'apertura senza sollevare alcuna contestazione.
La decisione è importante poiché chiarisce un dubbio che spesso si presenta in occasione di verifiche fiscali. Come evidenziato nella pronuncia, infatti, l'autorizzazione è necessaria solo nell'ipotesi in cui l'apertura di armadi, cassetti, pieghi sigillati o anche borse avvenga coattivamente. La norma, a ben vedere, non definisce il concetto di “apertura coattiva” e quindi non è espressamente indicato se occorre un rifiuto espresso da parte del contribuente o è sufficiente una mancata richiesta all'apertura da parte dei verificatori stante la posizione di “soggezione” del contribuente in questa fase del controllo. Secondo la pronuncia l'assenza di una contestazione espressa da parte della dipendente sebbene non delegata all'assistenza alle indagini, è di per sé sufficiente a legittimare l'apertura.
Va da sé, che l'opposizione dell'interessato deve risultare espressamente nel verbale. Occorre però ricordare che, in tale ipotesi, l'autorizzazione della Procura non presuppone la sussistenza di indizi di evasione, risultando, pertanto, una sorta di mero atto formale (dovuto) che vanifica quindi l'interesse effettivo ad opporsi all'apertura.