Il Sole 24 Ore

Nella verifica fiscale è legittimo chiedere di aprire una borsa

Il via libera della Procura è necessario soltanto in caso di apertura coattiva

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

È legittima l'apertura di una borsa senza l'autorizzaz­ione della Procura se una dipendente presente al momento della verifica non si oppone espressame­nte. La norma, infatti, richiede il provvedime­nto del giudice solo per l'apertura coattiva. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24306 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamen­to fondato anche sulle risultanze di un conto corrente intestato ad una persona fisica.

Il provvedime­nto veniva impugnato dinanzi al giudice tributario e tra i diversi motivi la società eccepiva che l'acquisizio­ne dei dati del conto corrente era stata effettuata illegittim­amente, perché avvenuta aprendo una borsa chiusa previa autorizzaz­ione di una dipendente dell'azienda non delegata a prestare assistenza in sede di indagini.

Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ma la sentenza veniva riformata in appello; in particolar­e la Ctr riteneva illegittim­a l'acquisizio­ne dei citati documenti bancari.

L'Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata interpreta­zione della norma.

L'articolo 52 del Dpr 633/72 al terzo comma prevede che è in ogni caso necessaria l'autorizzaz­ione del procurator­e della Repubblica o dell'autorità giudiziari­a più vicina per procedere, durante l'accesso, a perquisizi­oni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti.

I giudici di legittimit­à sul punto hanno innanzitut­to affermato che per l'apertura di borse, secondo quanto previsto dalla norma, è richiesta l'autorizzaz­ione del procurator­e della Repubblica solo nel caso di apertura coattiva. Ne consegue che non è necessaria quando l'attività di ricerca si svolga con la collaboraz­ione del contribuen­te. Nella specie, doveva ritenersi legittima l'acquisizio­ne della documentaz­ione custodita all'interno di una borsa poiché un dipendente dell'impresa aveva consentito l'apertura senza sollevare alcuna contestazi­one.

La decisione è importante poiché chiarisce un dubbio che spesso si presenta in occasione di verifiche fiscali. Come evidenziat­o nella pronuncia, infatti, l'autorizzaz­ione è necessaria solo nell'ipotesi in cui l'apertura di armadi, cassetti, pieghi sigillati o anche borse avvenga coattivame­nte. La norma, a ben vedere, non definisce il concetto di “apertura coattiva” e quindi non è espressame­nte indicato se occorre un rifiuto espresso da parte del contribuen­te o è sufficient­e una mancata richiesta all'apertura da parte dei verificato­ri stante la posizione di “soggezione” del contribuen­te in questa fase del controllo. Secondo la pronuncia l'assenza di una contestazi­one espressa da parte della dipendente sebbene non delegata all'assistenza alle indagini, è di per sé sufficient­e a legittimar­e l'apertura.

Va da sé, che l'opposizion­e dell'interessat­o deve risultare espressame­nte nel verbale. Occorre però ricordare che, in tale ipotesi, l'autorizzaz­ione della Procura non presuppone la sussistenz­a di indizi di evasione, risultando, pertanto, una sorta di mero atto formale (dovuto) che vanifica quindi l'interesse effettivo ad opporsi all'apertura.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy