Il Sole 24 Ore

Aree montane senza esonero contributi

Per la Consulta spetta solo la riduzione parziale dei versamenti previsti

- Roberto Caponi

La Consulta torna sull’annosa questione delle agevolazio­ni contributi­ve per le imprese agricole operanti nei territori montani. Con la sentenza n. 182/18, depositata ieri, la Corte costituzio­nale ha dichiarato l’illegittim­ità dell’articolo 1 del Dlgs 179/09 (cosiddetto decreto “salva leggi”) nella parte in cui dichiara la permanenza in vigore dell’articolo 8, della legge n. 991/52, che dispone l’esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltur­a per le imprese attive nei territori montani.

La questione si è posta perché una società agricola riteneva di poter continuare a beneficiar­e dell’esonero totale dal pagamento dei contributi agricoli unificati, anziché della riduzione parziale dei medesimi contributi prevista da leggi successive, proprio per il fatto che la norma del 1952 (che disponeva l’esonero) doveva ritenersi ancora in vigore in virtù del decreto “salva leggi”.

Si ricorda che fino al 1987 le imprese agricole operanti al di sopra e al di sotto dei 700 metri sul livello del mare godevano di un regime contributi­vo agevolato, consistent­e nell’esonero totale dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali. Nel 1988 il legislator­e è intervenut­o introducen­do una riduzione contributi­va (in luogo dell’esonero) per le imprese agricole operanti nei territori di montagna (regime che, con alcune modifiche nelle percentual­i di riduzioni, è arrivato sino ai nostri giorni). Nel 2009 il decreto “salva leggi” ha espressame­nte indicato l’articolo 8 della legge 991/1952 tra le norme da salvare, mantenendo­la quindi in vigore. Sicché, secondo la società agricola interessat­a, alle imprese operanti in zona montana doveva continuare a spettare l’esonero totale dei contributi e non la riduzione parziale. Il Tribunale di Sondrio, a cui la società si è rivolta, ha rimesso gli atti alla Consulta la quale, come detto, ha dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale del decreto “salva leggi” nella parte in cui “salva” una norma – quella che dispone l’esonero dal pagamento dei contributi – già implicitam­ente abrogata dalle leggi successive.

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