Per l’e-fattura serve una gestione semplificata
Quando il cedente emette un nuovo documento si crea un divario con il cessionario L’emissione differita è utile ma per dare più tempo serve una modifica di legge
Semplificare la gestione della fattura elettronica è il leitmotiv delle domande dei lettori del Sole 24 Ore. Alcune risposte sono arrivate dall’ audizione alla Camera del direttore delle Entrate: Antonino Maggiore ha chiarito che gli attuali istituti restano in vigore, tra cui la fattura differita.
Ricerca di semplificazioni nella gestione della fattura elettronica. Le costanti richieste degli operatori e le domande frequenti dei lettori del Sole 24 Ore trovano qualche risposta nella prima audizione alla commissione Finanze della Camera del direttore delle Entrate di mercoledì scorso. Il direttore, Antonino Maggiore, ha puntualizzato che la volontà dell’Agenzia è accompagnare i contribuenti nella fase attuativa della e-fattura. Inoltre, ha ribadito che gli attuali istituti di semplificazione restano in vigore. Tra questi, per chi gestisce ancora tutto in modo manuale, ha suggerito la fattura differita. Infine, non si è opposto alla possibilità che i termini di invio della fattura o di gestione della detrazione possano – con intervento legislativo – essere modificati per andare incontro alle difficoltà manifestate dai più.
Fattura immediata
Le fatture di fine mese restano uno dei problemi più sentiti dagli operatori. In effetti, in caso di emissione di fattura immediata, è difficile rispettare il termine delle ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (si pensi al ristorante che fattura alle 23.30 del 30 settembre). La circolare 13/E/2018 ammette la possibilità che ci sia un «minimo ritardo» nella trasmissione della fattura allo Sdi, ma a patto che si rispetti il termine di liquidazione dell’imposta con riferimento al momento di effettuazione della relativa operazione. Apertura utile, ma non risolutiva. Ciò che si potrebbe fare con un intervento normativo è ammettere un ritardo “fisiologico” nell’invio della fattura allo Sdi (entro il 10-15 del mese successivo alla data di effettuazione) a condizione del rispetto della liquidazione. Questo meccanismo introdurrebbe un concetto allargato di fatturazione differita, risolvendo molti problemi senza danni per l’Erario.
Fattura differita
L’uso della fattura differita è possibile anche con la e-fattura rispettando, però, le condizioni documentali e temporali previste dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72. Secondo la norma – come chiedono molti lettori del Sole 24 Ore – si può emettere una fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione con riferimento, però, al mese di liquidazione. Perciò, le operazioni effettuate il 30 settembre 2018, documentate con Ddt e fatturate il 5 ottobre avranno:
data di emissione 5 ottobre;
periodo di liquidazione settembre.
Liquidazione e detrazione Iva
Un altro problema sollevato è l’asimmetria che si può verificare tra emissione e liquidazione per il cedente/ prestatore in caso di scarto della fattura da parte dello Sdi e l’ulteriore problematica che si potrebbe creare per la detrazione presso il cessionario.
L’esempio considerato è questo: il 30 settembre 2018 il cedente emette fattura e la invia allo Sdi;
il 1° ottobre lo Sdi scarta la fattura; il 4 ottobre il cedente la riemette con un nuovo numero e data e lo stesso giorno il cessionario/committente riceve la fattura.
Sul piano della liquidazione Iva, il cedente deve inserire la fattura nella liquidazione di settembre. In effetti, qui c’è un problema del gestionale che, provvedendo allo storno interno e alla riemissione del documento, provvede anche a spostare la liquidazione dell’Iva da settembre a ottobre. Come precisa la circolare 13/E, in questo caso è necessario intervenire sul gestionale emettendo una fattura rettificativa della precedente e introducendo una procedura che non modifichi la liquidazione.
In tema di detrazione, il cessionario/committente riceve la fattura il 4 ottobre e può detrarre l’Iva dalla liquidazione di ottobre (in base alla lettura rigida data con la circolare 1/E/2018). Si spera però che venga accolta un’interpretazione diversa, poiché si rispetterebbe la simmetria tra l’esigibilità e la detrazione dell’imposta. Pubblichiamo una selezione di risposte alle domande dei lettori. Le risposte agli altri quesiti saranno pubblicate nei prossimi lunedì sull’Esperto risponde. Ulteriori domande vanno inviate
accedendo al sito:
espertorisponde.ilsole24ore.com Sì, il dipendente potrà chiederla direttamente all’esercente, sebbene questo sia un adempimento ridondante in quanto l’azienda sarà già in possesso della fattura originale in formato elettronico poiché recapitata dallo Sdi. Le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale possono essere oggetto di comunicazione in base al provvedimento del 30 aprile 2018, punto 9. Per tali operazioni la comunicazione resta però facoltativa. Gli scambi commerciali che prevedono la formazione di bollette doganali non dovranno essere veicolati attraverso lo Sdi, pertanto potranno essere gestiti in modalità cartacea. Tuttavia, l’Agenzia (circolare 13/E/2018 e risoluzione 46/E/2017) ha precisato che è possibile predisporre un altro documento (in questo caso la bolletta doganale), da allegare al file della fattura, contenente i dati richiesti dalla norma fiscale. Non essendo fatture, le ricevute fiscali non saranno soggette all’obbligo. Tuttavia, se i clienti privati dovessero richiedere la fattura, l’istituto scolastico e l’artigiano saranno obbligati a redigerla in formato Xml e a veicolarla tramite Sdi. Per indirizzare la fattura ai privati si dovrà usare «0000000» nel campo «CodiceDestinatario». La tempestività va intesa nel senso che la fattura va emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Le Entrate (circolare 13/E/2018, par. 1.5) affermano però che «in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni» il file fattura inviato con un «minimo ritardo» non darà luogo a sanzioni. Non è precisato quale sia un ritardo «minimo», ma per l’Agenzia deve essere «comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta».
il dipendente che va in trasferta fa emettere fattura intestata al suo datore e usa la fattura come allegato per la nota spese. Dal 2019 il cedente emetterà una e-fattura che sarà recapitata direttamente all’azienda sul canale prescelto: il dipendente potrà chiedere una copia analogica del documento da allegare alla nota spese?
L.T. – Novi Ligure (Al)
Con l’e-fattura, le bolle doganali come vanno gestite? R.C.
Una scuola privata che emette solo ricevute fiscali intestate ai familiari che pagano la retta per i figli, dal 2019 è tenuto alla fattura elettronica? E un artigiano che emette ricevute fiscali a privati per la riparazione di autovetture? V.C. - Teverola (Ce)
Come va inteso il «tempestivo invio» della e-fattura? Entro le ore 24 del giorno di emissione o entro 24 ore dall’emissione? E, se saranno accettati «minimi ritardi», cosa significa?
B.L. – Casalecchio di Reno (Bo)
Nella pratica commerciale delle grandi aziende, spesso è l’azienda che emette direttamente la fattura in nome e per conto del suo fornitore, inviandogli poi la copia. Con la fattura elettronica, è ancora possibile? A.P. – Pescara
Sì. Come chiarito dal provvedimento del 30 aprile 2018, punto 5.1, sia per la trasmissione che per la ricezione potranno essere delegati anche soggetti diversi dagli intermediari delegati. Inoltre, ex articolo 21, comma 2, lettera n), del Dpr 633/72 la fattura dovrà contenere l’annotazione che è emessa per conto del cedente, e andrà compilato il campo «SoggettoEmittente» nel file fattura Xml.
Come ci si deve comportare nei confronti di un cliente che non sa o non ha il codice fiscale? F.C. – Chioggia (Ve)
Il codice fiscale è un elemento obbligatorio della fattura (articolo 21 del Dpr 633/1972): in sua assenza o in caso di codice fiscale errato lo Sdi la scarterà e la stessa si considererà come non emessa.
Come va compilato il file Xml se si emette una fattura elettronica a un cliente estero privo di codice fiscale?
G.I. – Milano
Posto che la e-fattura è obbligatoria solo nei confronti delle operazioni effettuate tra italiani, qualora si volesse procedere all’emissione di una e-fattura verso un cliente estero si dovrà la compilare il solo campo «CodiceDestinatario» con il codice «XXXXXXX».