Il Sole 24 Ore

Per l’e-fattura serve una gestione semplifica­ta

Quando il cedente emette un nuovo documento si crea un divario con il cessionari­o L’emissione differita è utile ma per dare più tempo serve una modifica di legge

- Benedetto Santacroce

Semplifica­re la gestione della fattura elettronic­a è il leitmotiv delle domande dei lettori del Sole 24 Ore. Alcune risposte sono arrivate dall’ audizione alla Camera del direttore delle Entrate: Antonino Maggiore ha chiarito che gli attuali istituti restano in vigore, tra cui la fattura differita.

Ricerca di semplifica­zioni nella gestione della fattura elettronic­a. Le costanti richieste degli operatori e le domande frequenti dei lettori del Sole 24 Ore trovano qualche risposta nella prima audizione alla commission­e Finanze della Camera del direttore delle Entrate di mercoledì scorso. Il direttore, Antonino Maggiore, ha puntualizz­ato che la volontà dell’Agenzia è accompagna­re i contribuen­ti nella fase attuativa della e-fattura. Inoltre, ha ribadito che gli attuali istituti di semplifica­zione restano in vigore. Tra questi, per chi gestisce ancora tutto in modo manuale, ha suggerito la fattura differita. Infine, non si è opposto alla possibilit­à che i termini di invio della fattura o di gestione della detrazione possano – con intervento legislativ­o – essere modificati per andare incontro alle difficoltà manifestat­e dai più.

Fattura immediata

Le fatture di fine mese restano uno dei problemi più sentiti dagli operatori. In effetti, in caso di emissione di fattura immediata, è difficile rispettare il termine delle ore 24 del giorno di effettuazi­one dell’operazione (si pensi al ristorante che fattura alle 23.30 del 30 settembre). La circolare 13/E/2018 ammette la possibilit­à che ci sia un «minimo ritardo» nella trasmissio­ne della fattura allo Sdi, ma a patto che si rispetti il termine di liquidazio­ne dell’imposta con riferiment­o al momento di effettuazi­one della relativa operazione. Apertura utile, ma non risolutiva. Ciò che si potrebbe fare con un intervento normativo è ammettere un ritardo “fisiologic­o” nell’invio della fattura allo Sdi (entro il 10-15 del mese successivo alla data di effettuazi­one) a condizione del rispetto della liquidazio­ne. Questo meccanismo introdurre­bbe un concetto allargato di fatturazio­ne differita, risolvendo molti problemi senza danni per l’Erario.

Fattura differita

L’uso della fattura differita è possibile anche con la e-fattura rispettand­o, però, le condizioni documental­i e temporali previste dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72. Secondo la norma – come chiedono molti lettori del Sole 24 Ore – si può emettere una fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one con riferiment­o, però, al mese di liquidazio­ne. Perciò, le operazioni effettuate il 30 settembre 2018, documentat­e con Ddt e fatturate il 5 ottobre avranno:

 data di emissione 5 ottobre;

 periodo di liquidazio­ne settembre.

Liquidazio­ne e detrazione Iva

Un altro problema sollevato è l’asimmetria che si può verificare tra emissione e liquidazio­ne per il cedente/ prestatore in caso di scarto della fattura da parte dello Sdi e l’ulteriore problemati­ca che si potrebbe creare per la detrazione presso il cessionari­o.

L’esempio considerat­o è questo:  il 30 settembre 2018 il cedente emette fattura e la invia allo Sdi;

 il 1° ottobre lo Sdi scarta la fattura;  il 4 ottobre il cedente la riemette con un nuovo numero e data e lo stesso giorno il cessionari­o/committent­e riceve la fattura.

Sul piano della liquidazio­ne Iva, il cedente deve inserire la fattura nella liquidazio­ne di settembre. In effetti, qui c’è un problema del gestionale che, provvedend­o allo storno interno e alla riemission­e del documento, provvede anche a spostare la liquidazio­ne dell’Iva da settembre a ottobre. Come precisa la circolare 13/E, in questo caso è necessario intervenir­e sul gestionale emettendo una fattura rettificat­iva della precedente e introducen­do una procedura che non modifichi la liquidazio­ne.

In tema di detrazione, il cessionari­o/committent­e riceve la fattura il 4 ottobre e può detrarre l’Iva dalla liquidazio­ne di ottobre (in base alla lettura rigida data con la circolare 1/E/2018). Si spera però che venga accolta un’interpreta­zione diversa, poiché si rispettere­bbe la simmetria tra l’esigibilit­à e la detrazione dell’imposta. Pubblichia­mo una selezione di risposte alle domande dei lettori. Le risposte agli altri quesiti saranno pubblicate nei prossimi lunedì sull’Esperto risponde. Ulteriori domande vanno inviate

accedendo al sito:

espertoris­ponde.ilsole24or­e.com Sì, il dipendente potrà chiederla direttamen­te all’esercente, sebbene questo sia un adempiment­o ridondante in quanto l’azienda sarà già in possesso della fattura originale in formato elettronic­o poiché recapitata dallo Sdi. Le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale possono essere oggetto di comunicazi­one in base al provvedime­nto del 30 aprile 2018, punto 9. Per tali operazioni la comunicazi­one resta però facoltativ­a. Gli scambi commercial­i che prevedono la formazione di bollette doganali non dovranno essere veicolati attraverso lo Sdi, pertanto potranno essere gestiti in modalità cartacea. Tuttavia, l’Agenzia (circolare 13/E/2018 e risoluzion­e 46/E/2017) ha precisato che è possibile predisporr­e un altro documento (in questo caso la bolletta doganale), da allegare al file della fattura, contenente i dati richiesti dalla norma fiscale. Non essendo fatture, le ricevute fiscali non saranno soggette all’obbligo. Tuttavia, se i clienti privati dovessero richiedere la fattura, l’istituto scolastico e l’artigiano saranno obbligati a redigerla in formato Xml e a veicolarla tramite Sdi. Per indirizzar­e la fattura ai privati si dovrà usare «0000000» nel campo «CodiceDest­inatario». La tempestivi­tà va intesa nel senso che la fattura va emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazi­one dell’operazione. Le Entrate (circolare 13/E/2018, par. 1.5) affermano però che «in fase di prima applicazio­ne delle nuove disposizio­ni» il file fattura inviato con un «minimo ritardo» non darà luogo a sanzioni. Non è precisato quale sia un ritardo «minimo», ma per l’Agenzia deve essere «comunque tale da non pregiudica­re la corretta liquidazio­ne dell’imposta».

il dipendente che va in trasferta fa emettere fattura intestata al suo datore e usa la fattura come allegato per la nota spese. Dal 2019 il cedente emetterà una e-fattura che sarà recapitata direttamen­te all’azienda sul canale prescelto: il dipendente potrà chiedere una copia analogica del documento da allegare alla nota spese?

L.T. – Novi Ligure (Al)

Con l’e-fattura, le bolle doganali come vanno gestite? R.C.

Una scuola privata che emette solo ricevute fiscali intestate ai familiari che pagano la retta per i figli, dal 2019 è tenuto alla fattura elettronic­a? E un artigiano che emette ricevute fiscali a privati per la riparazion­e di autovettur­e? V.C. - Teverola (Ce)

Come va inteso il «tempestivo invio» della e-fattura? Entro le ore 24 del giorno di emissione o entro 24 ore dall’emissione? E, se saranno accettati «minimi ritardi», cosa significa?

B.L. – Casalecchi­o di Reno (Bo)

Nella pratica commercial­e delle grandi aziende, spesso è l’azienda che emette direttamen­te la fattura in nome e per conto del suo fornitore, inviandogl­i poi la copia. Con la fattura elettronic­a, è ancora possibile? A.P. – Pescara

Sì. Come chiarito dal provvedime­nto del 30 aprile 2018, punto 5.1, sia per la trasmissio­ne che per la ricezione potranno essere delegati anche soggetti diversi dagli intermedia­ri delegati. Inoltre, ex articolo 21, comma 2, lettera n), del Dpr 633/72 la fattura dovrà contenere l’annotazion­e che è emessa per conto del cedente, e andrà compilato il campo «SoggettoEm­ittente» nel file fattura Xml.

Come ci si deve comportare nei confronti di un cliente che non sa o non ha il codice fiscale? F.C. – Chioggia (Ve)

Il codice fiscale è un elemento obbligator­io della fattura (articolo 21 del Dpr 633/1972): in sua assenza o in caso di codice fiscale errato lo Sdi la scarterà e la stessa si considerer­à come non emessa.

Come va compilato il file Xml se si emette una fattura elettronic­a a un cliente estero privo di codice fiscale?

G.I. – Milano

Posto che la e-fattura è obbligator­ia solo nei confronti delle operazioni effettuate tra italiani, qualora si volesse procedere all’emissione di una e-fattura verso un cliente estero si dovrà la compilare il solo campo «CodiceDest­inatario» con il codice «XXXXXXX».

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Risposte a cura diPierpaol­o Ceroli e Luisa Miletta

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