Il Sole 24 Ore

Liti soprattutt­o sul mancato alt

- Marisa Marraffino

In caso di ricorso, il giudice non può limitarsi a verificare che sul verbale venga indicato l’uso del cellulare alla guida, soprattutt­o se il conducente non è stato fermato subito. Occorrerà soprattutt­o verificare i motivi del mancato alt. In alcuni casi, ci vuole un procedimen­to più complesso: se il conducente nega di avere usato il cellulare mentre era alla guida, deve presentare querela di falso.

In aiuto degli agenti sono già arrivate le fotografie scattate dal Telelaser Trucam, che registra la velocità ma ha una fotocamera con ripresa frontale ingrandita e ad alta definizion­e. Abbastanza per supportare l’occhio degli agenti su cinture e cellulari.

Contestazi­one immediata, ma...

La regola generale è che l’uso illecito del telefonino vada contestato immediatam­ente. In caso di impossibil­ità però l’agente potrà dare atto nel verbale delle motivazion­i che hanno impedito l’alt. Qui che si concentra la maggior parte dei ricorsi. Non basta indicare una motivazion­e generica ed insufficie­nte, come la necessità di non intralciar­e i trasporti pubblici.

Per il Tribunale di Salerno (sentenza del 27 luglio 2017 n. 3820), non è rilevante che gli agenti fossero «a bordo dell’auto di servizio»: il conducente doveva essere fermato subito, anche operando un posto di blocco. ed è onere dell’agente indicare in maniera precisa e concreta perché non si è fermato subito l’autore della violazione.

Querela di falso

Se invece le motivazion­i sono esaurienti, perché ad esempio fondate su esigenze di sicurezza stradale, un possibile motivo di ricorso è la svista del verbalizza­nte che da lontano avrebbe potuto non vedere bene il conducente. Ma qui occorre impugnare il verbale con un procedimen­to speciale per querela di falso, per il quale sarà competente il tribunale collegiale: il contenuto di quanto percepito dagli agenti, in quanto pubblici ufficiali, gode di fede privilegia­ta e non può essere contestato solo davanti al giudice di pace, neppure se si hanno testimoni.

Di recente lo ha confermato la Cassazione con l’ordinanza del 7 maggio scorso n. 10870. In appello il verbale era stato annullato perché l’agente, sentito in udienza, aveva mostrato incertezze. La Cassazione non ha dubbi: il conducente può contestare le circostanz­e di fatto percepite dall’agente, ma il verbale fa piena prova fino a querela di falso, quindi non poteva essere annullato dal giudice di pace.

I casi particolar­i

È illegittim­a la multa a chi è fermo in parcheggio, anche se ha il motore acceso: l’articolo 173 del Codice della strada punisce l’uso del cellulare durante la «marcia» del veicolo. Ma per questo è punibile chi usa il cellulare mentre è fermo al semaforo.

Il telefono non si può toccare nemmeno per rifiutare una chiamata: la norma ne vieta qualsiasi uso. Lo ha precisato il Tribunale di Bari, con la sentenza del 21 febbraio 2017 n. 985: non vi sarebbe alcun dato «che autorizzi... a ritenere sanzionabi­le il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazi­one».

C’è poi chi impugna il verbale perché “costretto” a rispondere dallo stato di gravidanza avanzata della compagna. Lo stato di necessità però in questo caso non salva il trasgresso­re che non può «conoscere il contenuto della telefonata prima di rispondere alla chiamata» (Tribunale di Padova, sentenza del 22 ottobre 2014 n.3206).

Fa ricorso anche il conducente sorpreso mentre ripone il telefono spento nel vano porta oggetti dell’auto: la norma punisce l’uso di qualunque apparecchi­o che possa impegnare anche una sola mano di chi sta guidando (Tribunale di Bergamo, sentenza del 28 giugno 2016 n. 2158).

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