Il Sole 24 Ore

Incassi in dichiarazi­one in base alla tipologia della spesa sostenuta

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Il riaddebito dei costi da un profession­ista ad un altro, relativi alle utenze, alle spese telefonich­e o al canone di locazione ha effetti sia sulla contabilit­à,sia sulle dichiarazi­oni dei redditi dei soggetti coinvolti.

Innanzitut­to a queste spese si applica il principio di cassa. Quindi il profession­ista che ha sostenuto le spese deve considerar­e il rimborso in diretta diminuzion­e del relativo costo al momento dell’incasso. Allo stesso modo chi ha ricevuto la fattura a causa del ribaltamen­to della spesa potrà considerar­e in deduzione il costo dal reddito profession­ale nell’anno in cui sostiene il pagamento.

I due profession­isti registrera­nno, rispettiva­mente, l’incasso ed il pagamento nel registro cronologic­o degli incassi e dei pagamenti previsto dall’articolo 19 del Dpr 600/1973. L’unico caso in cui è previsto l’esonero dalla tenuta di questo registro riguarda i contribuen­ti che hanno adottato il regime forfettari­o (o regime dei minimi) dettato dalla legge 190/2014.

Le somme rimborsate non hanno natura di «compensi» per il profession­ista che le incassa. Quindi non devono essere indicate né nel rigo RE2, né nel rigo RE3 del modello redditi 2018.

In corrispond­enza del primo rigo devono infatti essere riportati i compensi in denaro o in natura percepiti nell’esercizio dell'attività profession­ale. Invece nel rigo RE3 devono essere riportate le somme incassate a titolo di interessi moratori e da dilazione che «costituisc­ono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».

Invece il rigo RE4 è destinato ad accogliere l’indicazion­e delle plusvalenz­e patrimonia­li.

Il profession­ista che incassa la somma deve invece indicare il rigo di riferiment­o a seconda della diversa tipologia di spesa addebitata.

Ad esempio se il rimborso riguarda le spese condominia­li, l’importo incassato deve essere considerat­o in diminuzion­e degli oneri relativi agli immobili indicati in corrispond­enza del rigo RE10.

Se l’addebito riguarda il rimborso spese per l’attività svolta dalla segreteria in favore degli altri profession­isti, la somma incassata deve essere considerat­a in diminuzion­e delle spese relative al personale dipendente

Deduzioni limitate per alcune voci: la bolletta telefonica si recupera all’80%

di cui al rigo RE11.

Invece il profession­ista che subisce il riaddebito potrà considerar­e in deduzione il costo all’atto del pagamento, quindi anche in un periodo d'imposta diverso da quello in cui il primo profession­ista riduce il costo deducibile.

Se gli oneri così addebitati sono deducibili, in base alle regole del Tuir, parzialmen­te, il soggetto che effettua il pagamento deve tenere conto di queste limitazion­i. Ad esempio le spese telefonich­e riaddebita­te sono deducibili, per il profession­ista che paga, nella misura dell’80 per cento. La soluzione è conseguenz­a diretta del fatto che l’importo addebitato non muta la natura della spesa rispetto all’onere sostenuto dal profession­ista titolare dell’utenza telefonica.

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