Il Sole 24 Ore

Chi anticipa i costi in condivisio­ne poi li riaddebita con l’Iva specifica

Per i rimborsi tra colleghi di utenze, affitti e personale scattano aliquote diverse

- Nicola Forte

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Oggi, in un periodo di crisi non ancora alle spalle, i profession­isti sono sempre più animati dall'intento di modificare le proprie strutture organizzat­ive. Ciò al fine di conseguire un duplice obiettivo: mantenere alto il livello delle prestazion­i profession­ali minimizzan­do, contestual­mente, i costi di gestione dello studio. Numerosi profession­isti, pur non essendo uniti da vincoli associativ­i, lavorano utilizzand­o la stessa sede, la stessa sala riunioni a rotazione e, a volte, avvalendos­i degli stessi dipendenti.

Tutti i profession­isti sono dotati di un ’autonoma partita Iva, ma solo uno di loro può essere intestatar­io del contratto di locazione, delle utenze ed è formalment­e il datore di lavoro del personale dipendente.

Questo profession­ista addebita periodicam­ente una parte delle spese sostenute nei confronti degli altri soggetti. L’addebito sarà proporzion­ato alla frequenza di utilizzo della struttura da parte degli altri profession­isti. Si pone dunque il problema di individuar­e il corretto trattament­o fiscale delle somme così addebitate ed incassate. Sia per le imposte sui redditi, sia ai fini Iva.

La tassazione

Per quanto riguarda le imposte sui redditi le somme così addebitate agli altri profession­isti non sono compensi profession­ali. Queste somme, oggetto di rimborso, non hanno nulla a che vedere con l’attività tipica svolta dal profession­ista.

Quindi non sono neppure soggette a ritenuta d’acconto. Tuttavia il fatto che non siano compensi non significa che non influenzin­o la determinaz­ione del reddito del profession­ista: l’intestatar­io delle utenze o del contratto di affitto, dovrà portare il rimborso spese degli altri profession­isti in diminuzion­e (diretta) del costo sostenuto. Ad esempio, se il profession­ista paga un canone di locazione annuo di 12mila euro per lo studio ed addebita agli altri profession­isti l’importo di 8mila euro, dovrà indicare nella dichiarazi­one dei redditi, per determinar­e il reddito profession­ale, l’importo netto pari a 4mila euro. La soluzione è stata fornita dalle Entrate con la circolare 38/E/2010 .

L’aliquota Iva

L’Agenzia ha affrontato anche il problema dell’Iva. Secondo l’amministra­zione finanziari­a le operazioni di riaddebito (verso gli altri profession­isti) sono prestazion­i di servizi soggette ad Iva (articolo 3, comma 3 del Dpr 633/1972). Il rapporto intercorre­nte tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificar­si come mandato senza rappresent­anza. Con la conseguenz­a che le spese rimborsate non possono essere escluse da Iva come si verifica per le anticipazi­oni (articolo 15, n. 3) del Dpr 633/1972).

Secondo l ’agenzia delle Entrate la prestazion­e effettuata dal profession­ista che chiede il rimborso delle somme agli altri profession­isti, che utilizzano la medesima sede/struttura, ha la stessa natura dell’operazione a monte (risoluzion­e Finanze 6/1998). Ne consegue ancora, come affermato con la circolare 26/E/1990, che le prestazion­i di servizi connesse con l’uso dell’immobile (gas, acqua, energia elettrica) sono da assoggetta­re ad Iva in base all’aliquota propria dei singoli servizi. Ad esempio se l’aliquota Iva sulla fornitura di energia elettrica (ad uso studio e non ad uso abitativo) è del 22%, il “ribaltamen­to costi” dovrà essere effettuato applicando la stessa percentual­e. L’operazione dovrà essere fatturata. Se il canone di locazione è esente da Iva, il riaddebito effettuato nei confronti degli altri profession­isti, è allo stesso modo esente dall’imposta sul valore aggiunto. Si verifica una sorta di effetto “trasciname­nto” del regime e delle aliquote Iva. Se l’operazione di riaddebito non distingue le singole tipologie di costo (locazione, gas, luce, oneri condominia­li), ma è indistinta (un unico addebito forfettari­o), l’aliquota Iva da applicare è quella base del 22 per cento.

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