Il Sole 24 Ore

Più chiarezza sui paradisi fiscali

- Di Marco Piazza Il testo integrale dell’articolo su: Norme & Tributi mese

Lo schema di decreto legislativ­o approvato in prima lettura lo scorso 9 agosto 2018 recepisce la direttiva 2016/1164/Ue contro le pratiche di elusione fiscale (c.d direttiva Atad). Le modifiche che verranno analizzate decorreran­no, a seguito dell’approvazio­ne, dal 2019 e pertanto fino al periodo d’imposta in corso si applichera­nno le regole vigenti. Lo schema interviene: a) all’articolo 4 in materia di società estere controllat­e (c.d. Cfc); b) all’articolo 5 su dividendi e plusvalenz­e relativi a partecipaz­ioni in soggetti non residenti.

Pertanto le linee di intervento oggetto del presente approfondi­mento sono relative alla nuova qualificaz­ione delle imprese estere controllat­e ed alla definizion­e dei presuppost­i che determinan­o la tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenz­e da partecipaz­ioni in imprese residenti o localizzat­i in Paesi a fiscalità privilegia­ta così come identifica­ti dal nuovo articolo 47-bis del Tuir. Infatti, a differenza di quanto statuito dal regime precedente, la definizion­e dei Paesi a fiscalità privilegia­ta è stata sganciata dalla disciplina relativa alle Cfc (articolo 167 del Tuir) per ricadere all’interno del citato articolo 47-bis del Tuir. È quindi il caso, di suddivider­e l’esame della nuova disciplina in quattro fasi: 1) definizion­e del concetto di regime fiscale privilegia­to;

2) contenuto delle cosiddette “esimenti”; 3) nuovi presuppost­i di applicazio­ne del regime fiscale delle società estere controllat­e (Cfc);

4) nuovo regime fiscale degli utili provenient­i da società a regime fiscale privilegia­to e delle plusvalenz­e relative alla cessione di partecipaz­ioni in tali società. Nell’impianto normativo attuale la definizion­e di Paesi a fiscalità privilegia­ta è contenuta all’interno dell’articolo 167, comma 4, del Tuir il quale quindi serve sia per definire il campo di applicazio­ne della disciplina Cfc, sia per determinar­e quando un utile o una plusvalenz­a di fonte estera sia soggetto a tassazione integrale anziché ordinaria. In base all’articolo 167, comma 4, del Testo unico vigente, i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si consideran­o privilegia­ti laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabil­e in Italia. Pertanto, nell’impostazio­ne attuale, la verifica che va fatta era legata al livello di tassazione nominale con la sola eccezione degli eventuali regimi speciali. Per quanto riguarda la determinaz­ione dell’aliquota di tassazione nominale, la circolare 35/E del 2016 dell’agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiariment­i che devono intendersi attuali anche nel nuovo regime.

La nozione di regime fiscale privilegia­to

 ??  ?? DA DOMANI «NORME & TRIBUTI MESE» DI OTTOBREÈ in edicola da domani il mensile di dottrina del Sole 24 Ore. Per informazio­ni e abbonament­i: normetribu­ti digital.ilsole24 ore.com
DA DOMANI «NORME & TRIBUTI MESE» DI OTTOBREÈ in edicola da domani il mensile di dottrina del Sole 24 Ore. Per informazio­ni e abbonament­i: normetribu­ti digital.ilsole24 ore.com

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