Più chiarezza sui paradisi fiscali
Lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura lo scorso 9 agosto 2018 recepisce la direttiva 2016/1164/Ue contro le pratiche di elusione fiscale (c.d direttiva Atad). Le modifiche che verranno analizzate decorreranno, a seguito dell’approvazione, dal 2019 e pertanto fino al periodo d’imposta in corso si applicheranno le regole vigenti. Lo schema interviene: a) all’articolo 4 in materia di società estere controllate (c.d. Cfc); b) all’articolo 5 su dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.
Pertanto le linee di intervento oggetto del presente approfondimento sono relative alla nuova qualificazione delle imprese estere controllate ed alla definizione dei presupposti che determinano la tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in imprese residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata così come identificati dal nuovo articolo 47-bis del Tuir. Infatti, a differenza di quanto statuito dal regime precedente, la definizione dei Paesi a fiscalità privilegiata è stata sganciata dalla disciplina relativa alle Cfc (articolo 167 del Tuir) per ricadere all’interno del citato articolo 47-bis del Tuir. È quindi il caso, di suddividere l’esame della nuova disciplina in quattro fasi: 1) definizione del concetto di regime fiscale privilegiato;
2) contenuto delle cosiddette “esimenti”; 3) nuovi presupposti di applicazione del regime fiscale delle società estere controllate (Cfc);
4) nuovo regime fiscale degli utili provenienti da società a regime fiscale privilegiato e delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in tali società. Nell’impianto normativo attuale la definizione di Paesi a fiscalità privilegiata è contenuta all’interno dell’articolo 167, comma 4, del Tuir il quale quindi serve sia per definire il campo di applicazione della disciplina Cfc, sia per determinare quando un utile o una plusvalenza di fonte estera sia soggetto a tassazione integrale anziché ordinaria. In base all’articolo 167, comma 4, del Testo unico vigente, i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Pertanto, nell’impostazione attuale, la verifica che va fatta era legata al livello di tassazione nominale con la sola eccezione degli eventuali regimi speciali. Per quanto riguarda la determinazione dell’aliquota di tassazione nominale, la circolare 35/E del 2016 dell’agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti che devono intendersi attuali anche nel nuovo regime.
La nozione di regime fiscale privilegiato