Il Sole 24 Ore

Contributi alle imprese: tre vie tra fisco e bilanci

La natura delle somme, in conto capitale o esercizio, ne condiziona il trattament­o Per le agevolazio­ni in conto impianti manca una disciplina ad hoc

- Davide Cagnoni Angelo D’Ugo

Pagina a cura di Le aziende spesso ricorrono a finanziame­nti pubblici e privati erogati sotto forma di contributi, in alcuni casi per esigenze aziendali di natura ordinaria o per effettuare specifici investimen­ti in beni strumental­i; in altri casi per potenziare la struttura aziendale senza essere legati a specifici investimen­ti. L’inquadrame­nto contabile e fiscale, però, dipende dal tipo di contributo.

Contributi in conto esercizio

Sono previsti dalla legge o da disposizio­ni contrattua­li ed erogati per ridurre i costi d’esercizio di natura ordinaria o i costi relativi all’acquisto di fattori produttivi non costituent­i beni ammortizza­bili. Possono altresì costituire premi o erogazioni necessari ad aumentare i ricavi ordinari dell’impresa ed anche assumere natura finanziari­a se utilizzati per ridurre gli interessi passivi su specifici finanziame­nti.

In base all’Oic 12 devono essere rilevati nelle scritture contabili dell’esercizio di competenza, individuat­o nel momento in cui sorge con certezza il diritto alla percezione ed essere iscritti nella voce A5 del conto economico. Se di natura finanziari­a, invece, vanno portati in detrazione alla voce C17 del conto economico «interessi ed altri oneri finanziari» (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabiliz­zazione degli interessi passivi, vanno nelle voce C16 «altri proventi finanziari»). Fiscalment­e sono considerat­i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere g) e h), del Tuir.

Contributi in conto capitale

A differenza di quelli in conto esercizio, sono destinati al rafforzame­nto del patrimonio dell’impresa o alla realizzazi­one di iniziative dirette alla costruzion­e, riattivazi­one e ampliament­o di immobilizz­azioni materiali senza essere necessaria­mente correlati a specifici investimen­ti (Oic 16).

Per Assonime (circolare 9/1998) sono somme la cui erogazione risponde generalmen­te alla finalità di incrementa­re i mezzi patrimonia­li dell’impresa, senza perciò che la loro concession­e si correli all’onere dell’effettuazi­one di uno specifico investimen­to nei suddetti beni. Vengono rilevati in bilancio in base al criterio di competenza. Fino al 2015 erano contabiliz­zati quali proventi straordina­ri, sopravveni­enze attive, nella voce E20) di conto economico mentre dal 2016, per effetto dell’eliminazio­ne dell’area straordina­ria ad opera del Dlgs 139/2015 sono iscritti nelle altre sezioni di conto economico in base alla natura. Ai fini fiscali sono regolati dall’articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir e costituisc­ono una sopravveni­enza attiva rilevante nell’esercizio di incasso. Possono essere tassati, a seguito di opzione, anche in quote costanti, nell’esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Contributi in conto impianti

Sono una sottocateg­oria dei contributi in conto capitale, essendo strettamen­te collegati all’acquisto di beni strumental­i ammortizza­bili materiali ed immaterial­i (a esclusione degli oneri pluriennal­i). Anch’essi devono essere contabiliz­zati per competenza ma in funzione del loro legame con i beni ammortizza­bili sono rilevati a conto economico gradualmen­te lungo la vita utile dei cespiti (Oic 16). Possono essere portati indirettam­ente a riduzione del costo in quanto imputati alla voce A5 del conto economico e rinviati per competenza negli esercizi successivi con la tecnica dei risconti passivi (comportame­nto consigliat­o dall’Oic 16) o, in alternativ­a, portati direttamen­te a riduzione del costo delle immobilizz­azioni.

Hanno una disciplina fiscale diversa dagli altri contributi in quanto per essi manca una specifica regolament­azione ai fini della determinaz­ione del reddito d’impresa. Vengono, infatti, richiamati, per esclusione, dall’articolo 88, comma 3, lettera b) del Tuir.

Per tale ragione concorrono alla formazione del reddito imponibile non come sopravveni­enza attiva, ma in conformità alle regole e alle valutazion­i di carattere civilistic­o. Questo comportame­nto, oltre ad essere stato in passato confermato dall’agenzia delle Entrate (risoluzion­e 100/ E/2002), risulta a oggi ulteriorme­nte avallato dal nuovo principio di derivazion­e rafforzata (articolo 83 del Tuir) in base al quale le modalità di rappresent­azione contabile previste dagli Oic assumono rilevanza ai fini della determinaz­ione fiscale del reddito d’impresa.

Agevolazio­ni a confronto per contabilit­à e regime fiscale

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