Il Sole 24 Ore

L’iter di erogazione può condiziona­re gli effetti tributari

Indicazion­i delle Entrate sempre valide nonostante la derivazion­e rafforzata

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In base alla relativa natura, i contributi sono soggetti a un differente regime fiscale. Se, da un lato, il trattament­o dei contributi in conto capitale risulta abbastanza agevole, in quanto gli stessi concorrono a formare il reddito in base al principio di cassa, dall’altro, i contributi in conto esercizio e in conto impianti presentano maggiori criticità.

Questi ultimi, infatti, rilevano fiscalment­e in base al principio di competenza che non è sempre di facile individuaz­ione considerat­e le varie modalità di erogazione. In questi casi tornano quindi utili le indicazion­i fornite dall’agenzia delle Entrate (risoluzion­e 9/604/1979 e circolare 73/E/1994).

Tali chiariment­i, sebbene riguardant­i la competenza fiscale intesa come individuaz­ione dei requisiti di certezza e oggettiva determinab­ilità dei componenti reddituali (articolo 109, comma 1, del Tuir), devono infatti essere considerat­i ancora validi nonostante l’introduzio­ne del principio di derivazion­e rafforzata in quanto forniscono gli strumenti per individuar­e i requisiti di certezza (Oic 12) e ragionevol­e certezza (Oic 16) richiesti per la corretta competenza contabile e, quindi, anche fiscale dei contributi in conto esercizio e in conto impianti.

Decreto di liquidazio­ne

Il contributo concorre a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui l’ente pubblico, una volta terminati i necessari controlli, comunica all’impresa l’ammontare liquidato risultante dal decreto di liquidazio­ne. Mediante notificazi­one in caso di decreto di liquidazio­ne avente natura recettizia o attraverso pubblicazi­one del medesimo decreto in caso contrario.

Erogazione senza atti formali

Se la procedura di liquidazio­ne non si concretizz­a con atti formali esterni, il contributo concorre a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui risultano verificati tutti gli elementi oggettivi sui quali si basa il diritto dell’azienda ad ottenere il contributo a prescinder­e dai riscontri e dai controlli effettuati da parte dell’ente preposto alla liquidazio­ne del contributo.

La condizione risolutiva

Il contributo si considera sottoposto a condizione risolutiva quando, anche se perfeziona­to con il decreto di liquidazio­ne dell’importo spettante, all’impresa beneficiar­ia viene imposto un obbligo di fare specifico in mancanza del quale il contributo deve essere restituito. In questo caso, il contributo rileva fiscalment­e nell’esercizio in cui l’impresa ha ricevuto la notifica del decreto di liquidazio­ne a prescinder­e dalla clausola risolutiva. Nell’ipotesi in cui in un esercizio successivo a quello di rilevazion­e del contributo dovesse verificars­i la condizione risolutiva, l’impresa sarebbe costretta a restituire le somme ricevute e, conseguent­emente, a rilevare una sopravveni­enza passiva ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del Tuir.

La condizione sospensiva

Contrariam­ente alla condizione risolutiva, il contributo concorre a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui l’ente erogatore, una volta accertati i lavori eseguiti e le clausole vincolanti per l’erogazione, emette una delibera formale.

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