Il Sole 24 Ore

L’amministra­tore di fatto della società evita le sanzioni per gli illeciti fiscali

Per il decreto legge 269/03 paga la persona giuridica destinatar­ia della rettifica La Ctr Lombardia interpreta in chiave garantista le nuove disposizio­ni

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

L’amministra­tore di fatto non può rispondere, neanche a titolo di concorso, delle sanzioni per le violazioni fiscali riferibili alla società, in quanto la responsabi­lità ricade unicamente su quest’ultima. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 2546/18/2018 (presidente Martorelli e relatore Grigillo).

La vicenda nasce da un atto di contestazi­one emesso dalla direzione provincial­e di Milano, con il quale vengono irrogate ingenti sanzioni amministra­tive per l’anno 2009 nei confronti di una persona fisica ritenuta amministra­tore di fatto di una società destinatar­ia di un accertamen­to fiscale. Il contribuen­te impugna il provvedime­nto lamentando tra l’altro di non essere mai stato amministra­tore – nemmeno di fatto – della società e che, comunque, non può sussistere alcuna sua responsabi­lità amministra­tiva ai sensi dell’articolo 7 del Dl 269/2003, il quale ha introdotto nell’ordinament­o il principio di riferibili­tà esclusiva delle sanzioni in capo alla persona giuridica oggetto di accertamen­to fiscale.

I giudici di primo grado annullano l’atto impositivo e la sentenza è integralme­nte confermata dalla Ctr. I giudici d’appello, richiamand­o sul tema numerose sentenze della Cassazione (25284/2017, 4775/2016 e 12007/2015), ricordano che l’articolo 7 del Dl 269/2003 ha introdotto il principio per cui la responsabi­lità per le sanzioni amministra­tive relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalit­à giuridica è posta solo a carico della persona giuridica.

Pertanto, con l’entrata in vigore di questa norma non sono più applicabil­i le regole originaria­mente introdotte dalla riforma del sistema sanzionato­rio realizzata con il Dlgs 472/1997 che, accogliend­o il modello afflittivo tipico delle sanzioni penali basato sul principio di personalit­à della sanzione, aveva optato per l’applicabil­ità della sanzione tributaria in capo all’autore materiale dell’illecito. In particolar­e, afferma la Ctr, il Dl 269/2003 non prevede alcuna eccezione al principio di riferibili­tà della sanzione amministra­tiva tributaria alla sola persona giuridica cui è indirizzat­a la rettifica fiscale. Anzi, conclude la Ctr, non solo non esiste alcuna eccezione esplicita con riferiment­o alla posizione di un eventuale amministra­tore di fatto della società accertata, ma una tale conclusion­e non si può desumere nemmeno sulla base dell’articolo 9 del Dlgs 472/1997 che disciplina l’istituto del concorso di persone nella violazione tributaria. Infatti il Dl 269/2003 non solo è stato introdotto in un momento successivo rispetto al predetto articolo (ciò che, nel ragionamen­to dei giudici, depone nel senso che quest’ultimo non costituisc­e una deroga al principio previsto dal primo), ma in ogni caso prevede l’applicabil­ità delle disposizio­ni recate dal Dlgs 472/1997 «solo in quanto compatibil­i». Ed evidenteme­nte per i giudici l’istituto del concorso non è compatibil­e con il sistema di responsabi­lità sanzionato­ria “esclusiva” introdotto per le società e gli enti con personalit­à giuridica dal Dl 269/2003.

TASSA RIFIUTI

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy