Prima casa esente Ici se un coniuge risulta residente
Ci sono anche pronunce di segno opposto e il caso si ripropone per l’Imu
L’abitazione principale – ai fini dell’esenzione da Ici – è provata dal certificato di residenza ed è esente da imposta, ancorché sia utilizzata da un coniuge non separato e quindi da un solo membro del nucleo familiare. Lo ha stabilito la Ctr Toscana con la sentenza 1493/18, sezione 4, depositata il 24 luglio 2018 (presidente Nistico, relatore Viciani). La questione è molto controversa; basti pensare che la medesima Ctr, ma sezione 7, con la successiva sentenza 1593/2018 (presidente Pisano, relatore Bax) ha invece rigettato l’appello del contribuente sulla stessa questione.
La Ici disponeva che per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente – che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale – e i suoi familiari. Per l’Ici quindi assumeva rilevanza il nucleo familiare, nel presupposto che ove due coniugi non fossero separati o divorziati avrebbero dovuto convivere, non potendo usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale se ad esempio uno abitava a Milano e l’altro a Cortina.
La sentenza favorevole al contribuente dei giudici toscani, invece, non ha considerato dirimente la circostanza che i due coniugi abitassero in province diverse; nella sentenza viene attribuita invece importanza alla residenza anagrafica, comprovata dal certificato di residenza. Ciò nel probabile presupposto che è onere dell’anagrafe del Comune accertare l’effettiva dimora abituale dei cittadini a cui viene riconosciuta e certificata la residenza anagrafica. Come dire: il Comune non può certificare la residenza anagrafica, che significa avere la dimora abituale (articolo 43 del Codice civile), e poi negare un’agevolazione Ici che ha gli stessi presupposti.
La sentenza contraria al contribuente ha valorizzato gli elementi frapposti dal Comune con i quali si dimostrava che il coniuge non abitava abitualmente nella casa (ad esempio, consumi di energia inferiori alla media). I giudici facevano proprie le motivazioni di alcune sentenze della Cassazione e in particolare la 14389 del 15 giugno 2010, con la quale non si concedeva la agevolazione in presenza di un nucleo familiare unito legalmente, ma “spaccato” e che dimorava in luoghi diversi.
In materia di Imu il dato normativo è diverso. L’articolo 13, comma 2, del Dlgs 201/2011 precisa che l’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; abitazione principale è quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi situati nel medesimo Comune, l’agevolazione si applica per un solo immobile. La norma sembra quindi legittimare due agevolazioni quando i due coniugi risiedono in Comuni diversi. Ma anche in materia di Imu si è già espressa la Ctr Toscana con sentenza 1442/03/17, che ha ribadito il concetto dell’unità del nucleo familiare, nella sostanza come per l’Ici.