Il Sole 24 Ore

Società di comodo senza contributi Inps

Il reddito minimo presunto per il Tribunale di Cuneo non è «vero» imponibile

- Giorgio Gavelli

Non è soggetto a contribuzi­one previdenzi­ale il reddito imponibile determinat­o applicando la disciplina delle società non operative, in particolar­e laddove si renda applicabil­e la presunzion­e legata alla perdita reiterata. Con la sentenza 161/2018 del 22 agosto scorso, il Tribunale di Cuneo (giudice monocratic­o Rispoli, in veste di giudice del lavoro) fissa un principio in contrasto con le istruzioni alle dichiarazi­oni dei redditi e le circolari Inps sulla contribuzi­one di artigiani e commercian­ti.

La controvers­ia – correttame­nte radicata al giudice ordinario – riguarda un avviso di addebito, notificato dall’Inps per contributi dovuti da un socio di Snc, calcolati sul reddito di partecipaz­ione da quest’ultimo dichiarato nel 2013 per trasparenz­a. L’imponibile attribuito dalla Snc ai propri soci, tuttavia, non derivava né da utili di bilancio, né da variazioni in aumento del quadro dichiarati­vo, ma dall’adeguament­o al reddito presunto per effetto dell’applicazio­ne delle regole sulle società non operative.

Infatti, le società che presentano dichiarazi­oni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutiv­i (o con quattro periodi di perdita e uno con reddito imponibile inferiore al minimo prestabili­to) sono considerat­e non operative dal successivo sesto periodo d’imposta. E, in assenza di cause di esclusione o disapplica­zione, oppure di una risposta favorevole all’interpello, per evitare accertamen­ti sono chiamate ad adeguarsi a un reddito determinat­o forfettari­amente, con irrilevanz­a delle perdite maturate. Ed è questo l’elemento che il giudice cuneese ha valorizzat­o annullando l’avviso di addebito Inps: trattandos­i «per definizion­e, di un reddito presunto, fittizio, elaborato a fini in senso lato “sanzionato­ri”, non estensibil­i a fini diversi, ed in particolar­e contributi­vi», l’imponibile così attribuito non può essere trasposto dall’ambito tributario a quello contributi­vo. Il rinvio operato dall’articolo 3-bis del Dl 384/92 alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef come base per il calcolo della contribuzi­one di artigiani e commercian­ti non può, secondo la sentenza, «prescinder­e dallo stesso concetto di ”reddito” quale effettiva posta attiva». Conclusion­i in contrasto sia con le istruzioni al quadro RR del modello Redditi PF sia con le istruzioni diramate dall’Inps (da ultimo, circolare 82/2018), nelle quali non si distingue tra reddito effettivo e presunto.

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