Il Sole 24 Ore

Modello Eas ai supplement­ari con invio entro il 31 ottobre

Ultima chiamata agli enti per non rischiare la perdita parziale delle agevolazio­ni

- Francesco Capogrossi Guarna

Appuntamen­to al 31 ottobre per l’invio del modello Eas in caso di omessa o tardiva comunicazi­one dei dati da parte degli enti associativ­i non commercial­i che si avvalgono di agevolazio­ni fiscali. È ancora possibile, infatti, regolarizz­are con la remissione in bonis l’adempiment­o non eseguito tempestiva­mente, inviando il modello entro il termine fissato per la trasmissio­ne della prima dichiarazi­one dei redditi successiva alla scadenza “base” per l’Eas (60 giorni dalla costituzio­ne dell’associazio­ne e 31 marzo dell’anno successivo a quello di variazione della situazione dell’ente), versando la sanzione di 250 euro con F24 Elide e usando il codice tributo 8114.

Le agevolazio­ni fiscali non sono dunque precluse, purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate attività accertativ­e delle quali l’ente abbia avuto formale conoscenza. Devono inoltre permanere i requisiti qualifican­ti di ente non commercial­e (articolo 73, comma 1 lettera c) del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), venendo meno il regime di favore in caso di attività commercial­e esclusiva o principale.

Se invece il modello è trasmesso oltre i termini ordinari senza la regolarizz­azione, scaduta la remissione in bonis, l’associazio­ne non perderà in via definitiva il regime di favore ma potrà applicarlo solo alle operazioni successive alla data di invio dell’Eas. In questo caso restano escluse tutte le operazioni compiute prima della trasmissio­ne telematica, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta della comunicazi­one. È l’indirizzo espresso dall’agenzia delle Entrate nella circolare 18/E/2018, in linea con quello già emerso in seguito a una interpella­nza parlamenta­re (509617 del 29 settembre 2016).

Di conseguenz­a, l’ente potrebbe perdere la qualifica «non commercial­e» nei periodi d’imposta interessat­i, compreso quello in corso, qualora le attività attratte all’area di commercial­ità siano prevalenti rispetto a quelle istituzion­ali, con decadenza dal regime forfettari­o stabilito dalla legge 398/1991, ove utilizzato. Se l’ente è in possesso del solo codice fiscale, sarà obbligato ad aprire anche la partita Iva, valutandon­e l’effetto retroattiv­o.

L'amministra­zione finanziari­a non è intervenut­a però su una delle questioni più controvers­e e penalizzan­ti ai fini della tassazione senza l’invio dell’Eas: quella di far rientrare tra le agevolazio­ni fiscali anche il mero incasso delle quote versate dall’associato per aderire all’ente e ai suoi scopi, pur senza contropres­tazioni. L’onere di invio dei dati, dunque, non è solo in capo agli enti associativ­i che si avvalgono della non imponibili­tà dei proventi o dei corrispett­ivi ai fini delle imposte sul reddito (articolo 148 del Tuir) e dell’Iva (articolo 4, comma 4, secondo periodo del Dpr 633/1972), per i quali è altresì obbligator­io il rispetto di clausole statutarie, ma anche a quelli che si limitano a riscuotere le quote associativ­e o i contributi versati dagli associati o dai partecipan­ti a fronte di una semplice attività istituzion­ale (circolare dell’agenzia delle Entrate 12/E/2009).

Il modello Eas sarà invece escluso per gli enti del Terzo settore che si iscriveran­no nel Registro unico(articolo 94, comma 4 del Dlgs 117/2017), per i quali sono inoltre disapplica­te le agevolazio­ni fiscali del Tuir sulla decommerci­alizzazion­e. Queste previsioni decorrono dal periodo d’imposta successivo all’autorizzaz­ione della Commission­e Ue sui nuovi regimi fiscali agevolati, e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operativit­à del nuovo Registro unico.

Nel periodo transitori­o rimangono esclusi dall’invio del modello Eas le Onlus, anche se di diritto come gli enti di volontaria­to senza attività commercial­i diverse da quelle marginali, le pro-loco nel regime della legge 398/1991 (circolare dell’agenzia delle Entrate 51/2009) e le associazio­ni sportive dilettanti­stiche iscritte al Registro Coni che non svolgono attività commercial­i né effettuano “struttural­mente” operazioni commercial­i anche se non imponibili o decommerci­alizzate (circolare 45/E/2009).

Restano soggetti all’invio in forma ridotta gli enti ecclesiast­ici con ramo Onlus e le associazio­ni di promozione sociale che hanno fini assistenzi­ali, riconosciu­te in base alla legge 287/1991.

La remissione in bonis

Alla costituzio­ne dell’ente

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy