Confische: Cassazione più severa della Cedu
Il conflitto riguarda la necessità di condanna penale e la prescrizione
Dialogo tra corti sì, ma talvolta anche botta e risposta serrato tra Corte europea e giudici interni, con una comunicazione che non sempre fila senza ostacoli.
È il caso della disciplina sulla confisca urbanistica prevista dal Dpr 380/ 2001 (Testo unico edilizia) che da anni tiene banco e dà vita a un acceso confronto tra Corte europea dei diritti dell’uomo da un lato e Corte costituzionale e Cassazione dall’altro.
Il confronto/scontro con Strasburgo sulla confisca ha al centro due aspetti:
la natura della misura;
la possibilità di disporre la confisca urbanistica dei beni oggetto di lottizzazione abusiva pur in assenza di una sentenza di condanna.
Sul primo punto, in particolare con la pronuncia Varvara contro Italia e prima ancora con le sentenze su Punta Perotti, la Corte europea ha stabilito che la confisca urbanistica, in presenza di alcune caratteristiche applicative, ha natura penale, respingendo quindi la tesi della confisca come sanzione di natura amministrativa obbligatoria, indipendente dalla condanna penale, affermata dalla Cassazione sin dal 1990. Scardinato questo principio, il confronto tra Corti si è incentrato sulla necessità di una pronuncia di accertamento della colpevolezza per l’applicazione della confisca.
La sentenza Varvara aveva innescato il dibattito tra chi sosteneva che la Corte europea avesse affermato l’impossibilità di applicare la confisca urbanistica senza una preliminare o congiunta decisione di condanna e chi riteneva applicabile la confisca in presenza di un accertamento senza, però, una sentenza di condanna formale per lottizzazione abusiva. La Corte di cassazione aveva sollevato una questione di costituzionalità e la Consulta con la sentenza 49/2015, dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44, comma 2 del Dpr 380/2001 in materia di confisca edilizia e dei presupposti per l’applicazione in ipotesi di prescrizione del reato, ha affermato che per i giudici internazionali la confisca urbanistica può essere disposta anche senza una sentenza formale di condanna essendo sufficiente un accertamento della responsabilità nella sostanza. Così, per la Consulta il proscioglimento per prescrizione poteva dare vita alla confisca del bene lottizzato.
Un punto di svolta potrebbe arrivare dalla pronuncia Giem e altri contro Italia, depositata dalla Grande Camera, il massimo organo giurisdizionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, il 28 giugno scorso.
Sulla necessità di una sentenza di condanna penale la sentenza Giem dovrebbe porre fine alle divergenze con le corti italiane. Da un lato, infatti, la Corte europea ha accertato la contrarietà alla Convenzione dei provvedimenti di confisca malgrado la dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva, dall’altro lato, però, ha precisato che per applicare la confisca non è necessaria una sentenza di condanna, aprendo la strada all’applicazione anche in caso di proscioglimento dell’imputato dovuto a prescrizione del reato.
La pronuncia potrebbe però anche innescare nuovi ricorsi a Strasburgo per la valutazione del requisito di proporzionalità. Anche perché la Grande Camera ha chiarito che tutte le sentenze della Corte europea sono ugualmente vincolanti. Un messaggio alla Consulta che, con la sentenza 49/2015 aveva invece delimitato l’incidenza delle sentenze della Corte europea sull’ordinamento interno alle pronunce pilota o a quelle che affermano un principio consolidato.