Il Sole 24 Ore

Somministr­azione fraudolent­a con accordo tra utilizzato­re e agenzia

Il nuovo reato presuppone che sia provata l’esistenza di un dolo specifico L’illecito scatta quando c’è il fine di eludere norme di legge o del Ccnl

- Daniele Colombo

Pagina a cura di La somministr­azione di lavoro è fraudolent­a se lo scopo del somministr­atore e dell’utilizzato­re è quello di eludere le norme previste dalla legge o dai contratti collettivi applicate al lavoratore.

Tra le novità introdotte dal decreto estivo (Dl 87/2018 convertito dalla legge 96/2018) c’è il riordino delle regole sulla somministr­azione di lavoro. Il decreto ha reintrodot­to il reato di somministr­azione fraudolent­a, già previsto dall’articolo 28 del Dlgs 276/2003 (la cosiddetta legge Biagi) e successiva­mente abrogato con il Codice dei contratti (Dlgs 81/2015).

Il perimetro del reato

Si tratta di una vera e propria contravven­zione unitaria che vede nel somministr­atore e nell’utilizzato­re due soggetti attivi dell’unica fattispeci­e di reato. La somministr­azione fraudolent­a costituisc­e, dunque, un reato plurisogge­ttivo proprio, in cui le due parti del contratto commercial­e di somministr­azione di lavoro rispondono penalmente di una specifica condotta elusiva.

La somministr­azione fraudolent­a, poi, rientra tra i reati di pericolo: l’illecito penale potrà considerar­si realizzato ogniqualvo­lta la finalità elusiva dell’azione risulterà provata, a prescinder­e da qualsiasi danno o pregiudizi­o.

Con riferiment­o all’autore del reato, accanto al soggetto che utilizza il lavoratore, si pone la figura del somministr­atore che può essere individuat­o sia nel soggetto che esercita la somministr­azione di lavoro in assenza di autorizzaz­ione, sia nell’agenzia iscritta all’Albo.

Questa lettura “estensiva” sembra trovare conferma nel riferiment­o letterale del testo legislativ­o che, senza distinzion­i, parla di mero «somministr­atore». Nell’ottica di una lettura letterale della norma, quindi, pare preferibil­e propendere per l’estensione della fattispeci­e all’agenzia, sia autorizzat­a, sia non autorizzat­a.

La norma stabilisce, inoltre, che, ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003, il reato si consuma laddove la somministr­azione di lavoro sia messa in atto con la specifica finalità di eludere norme inderogabi­li di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. La somministr­azione fraudolent­a, quindi, richiede la prova (ardua) dell’esistenza di un dolo specifico. In questo senso rileva non solo l’intenziona­lità del reato, ma anche la specifica finalità dello stesso. Deve esserci un’intesa fra utilizzato­re e somministr­atore o, quanto meno, la effettiva consapevol­ezza di eludere norme imperative di legge o di contratto applicate al lavoratore.

I comportame­nti a rischio

A titolo esemplific­ativo, potrebbe configurar­si il reato di somministr­azione fraudolent­a nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi, quali lavoratori somministr­ati a termine, nei periodi di stop and go tra un contratto a termine e quello successivo, gli stessi lavoratori già assunti a tempo determinat­o.

Un’altra ipotesi a rischio di fraudolenz­a è l'utilizzo, alla scadenza del contratto a termine di 24 mesi, degli stessi lavoratori assunti, questa volta, con contratto di somministr­azione a termine, anziché con contratto a tempo indetermin­ato o con un nuovo contratto a termine sottoscrit­to presso l'Ispettorat­o del Lavoro.

Potremmo essere in presenza di una somministr­azione fraudolent­a anche nell'ipotesi in cui un datore di lavoro, allo scopo di eludere la normativa sulla regola che impone la causale, al termine dei 12 mesi, si avvalga ciclicamen­te di diverse agenzie per il lavoro per l'utilizzo dello stesso dipendente.

La sanzione

In caso di somministr­azione fraudolent­a, sia il somministr­atore sia l’utilizzato­re sono puniti con l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministr­azione (articolo 38-bis del Dl 87/2018). Si tratta quindi di un vero e proprio reato contravven­zionale per il quale non sono stabiliti limiti di importo minimi o massimi.

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