Il Sole 24 Ore

Il lavoratore può chiedere all’azienda l’assunzione stabile

Potrebbe configurar­si il principio del contratto in frode alla legge

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Sono numerose le ipotesi di illegittim­ità della somministr­azione previste dalla legge che, stratifica­ndosi nel tempo, hanno generato confusione tra gli operatori. Le principali sanzioni sono stabilite nell’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e negli articoli 38, 38-bis e 40 del Dlgs 81/2015. Il Dlgs 8/2016 sulle depenalizz­azioni ha trasformat­o poi gran parte dei reati in sanzioni amministra­tive.

Le sanzioni in caso di illegittim­ità

L’agenzia per il lavoro non autorizzat­a che somministr­a lavoratori è punita con una sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazion­e. La sanzione non può comunque essere inferiore a 5mila euro e superare 50mila euro. Alla stessa sanzione è sottoposto anche l’utilizzato­re.

L’attività di intermedia­zione (se non c’è scopo di lucro), ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocaz­ione senza autorizzaz­ione comporta la stessa sanzione, anche se con un limite massimo meno elevato (non oltre i 10mila euro).

L’articolo 40 del Dlgs 81/2015 punisce con una sanzione amministra­tiva da 250 euro a 1.250 euro alcune condotte diversamen­te modulate e messe in atto dal somministr­atore o dall’utilizzato­re. L’agenzia e l’utilizzato­re saranno assoggetta­te alla sanzione pecuniaria se il contratto di somministr­azione non rispetta i requisiti di forma-contenuto previsti dalla legge o quando siano applicate condizioni economiche e normative inferiori rispetto a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzato­re.

Se la somministr­azione viola i limiti percentual­i previsti per l’uso dei lavoratori somministr­ati, la sanzione è a carico del solo utilizzato­re, così come la mancata ottemperan­za all’obbligo di informativ­a annuale ai sindacati del numero di contratti conclusi. L’utilizzato­re, poi, sarà sanzionato se ricorre alla somministr­azione violando i casi di divieto (ad esempio per sostituire lavoratori in sciopero o nelle unità produttive dove ci sono stati licenziame­nti collettivi nei sei mesi precedenti).

Quando la somministr­azione di lavoro avviene fuori dai limiti e delle condizioni previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del Dlgs 81/2015 (limiti percentual­i, casi di divieto e requisiti formali del contratto), il lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzato­re, la costituzio­ne di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetti dall’inizio della somministr­azione, oltre alla condanna al pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzio­ne.

In caso di somministr­azione illegittim­a perché senza causale (quando necessaria), la responsabi­lità dell’assunzione dovrebbe ricadere sull’agenzia, anche se non è escluso che - stante il silenzio dell’articolo 38 del Dlgs 81/2015 - la responsabi­lità contrattua­le sia fatta ricadere sull’utilizzato­re.

Somministr­azione fraudolent­a

Nulla è detto a proposito delle conseguenz­e civilistic­he in caso di somministr­azione fraudolent­a. In attesa di chiariment­i della giurisprud­enza, si può affermare che l’utilizzato­re rischia la costituzio­ne di un rapporto di lavoro a tempo indetermin­ato in virtù dell’applicazio­ne dei principi generali sul contratto in frode alla legge (articolo 1344 del Codice civile).

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