Il Sole 24 Ore

Corsa di giunta e consiglio per usare gli avanzi «sbloccati»

Sopra i 100mila euro occorre variare i piani annuali e triennali dei lavori

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Corsa contro il tempo per applicare gli avanzi di amministra­zione al preventivo 2018. Dopo il via libera concesso con la circolare Mef 25/2018, gli enti locali possono applicare il risultato di amministra­zione per il finanziame­nto degli investimen­ti, conteggian­dolo tra le entrate finali rilevanti per il pareggio di bilancio. Per rendere effettiva la crescita degli investimen­ti occorre però che responsabi­li degli uffici tecnici e di ragioneria si attivino subito con la modifica degli strumenti di programmaz­ione (Dup, bilancio e piano delle opere) e con l’avvio delle fasi gestionali della spesa, per arrivare al perfeziona­mento delle obbligazio­ni giuridiche entro l’anno oppure all’accantonam­ento delle risorse all’Fpv nei casi previsti dai principi.

Per i nuovi investimen­ti sopra i 100mila euro è necessario variare, con atto di consiglio e parere dei revisori, l’elenco annuale e il programma triennale dei lavori pubblici, e procedere, per l’efficacia degli atti, all’osservanza delle norme in materia di pubblicità. Anche preventivo 2018-2020 deve essere variato, ma qui le competenze si intreccian­o a seconda della tipologia di avanzo che si utilizza. L’articolo 175, comma 2 del Tuel, nel sancire il principio della competenza del consiglio sulle variazioni di bilancio, demanda però a giunta e dirigenti particolar­i fattispeci­e di atti, nominalmen­te individuat­i. Mentre spetta al consiglio, previo parere dei revisori, l’applicazio­ne delle quote di avanzo di amministra­zione libero o destinato, è competenza del dirigente la variazione per l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministra­zione derivante da stanziamen­ti dell’esercizio precedente, in termini di competenza e di cassa. In questo caso non occorre il parere dei revisori. È di giunta, in ogni caso, la competenza per l’aggiorname­nto delle previsioni di cassa, il cui saldo finale non può diventare mai negativo. Alle variazioni non occorre allegare il prospetto del pareggio, ma serve la comunicazi­one al tesoriere.

L’attivazion­e delle procedure di affidament­o entro il 31 dicembre consente di creare il fondo pluriennal­e vincolato, per finanziare gli stati di avanzament­o dei lavori imputati alle annualità successive, secondo il cronoprogr­amma della spesa. Anche gli impegni assunti sulla base di obbligazio­ni giuridicam­ente perfeziona­te, imputati secondo esigibilit­à, anche se relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettual­e al di fuori della progettazi­one, consentono l’accantonam­ento fra le uscite dell’Fpv 2018. L’intreccio degli atti di programmaz­ione richiede inoltre di tener conto degli effetti delle variazioni sulle annualità successive (2019/21 in corso di costruzion­e).

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