Il Sole 24 Ore

Incentivi sulla pubblicità: così l’attestazio­ne delle spese

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In merito al bonus pubblicità, ho letto che le fatture (o le scritture contabili) devono essere asseverate dai soggetti abilitati a farlo. Ma quali sono le operazioni che devono essere eseguite per effettuare l’asseverazi­one?

A.C. - PALERMO

Il Dpcm 90/2018, recante il «Regolament­o di disciplina delle modalità ed i criteri di concession­e del bonus pubblicità», prevede all’articolo 4, comma 2, che l’effettuazi­one delle spese in relazione alle quali è richiesta l’agevolazio­ne deve risultare da un’apposita attestazio­ne rilasciata dai soggetti legittimat­i a rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali. Si tratta, quindi, di rilasciare una dichiarazi­one attestante il sostenimen­to delle spese agevolabil­i. A questi fini, si ritiene che l’obbligo di attestazio­ne del profession­ista sia analogo a quello che caratteriz­za il rilascio del visto di conformità. In particolar­e, il profession­ista deve riscontrar­e la corrispond­enza dei dati esposti nella richiesta di agevolazio­ne alla relativa documentaz­ione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alle norme che disciplina­no il momento di sostenimen­to del costo. Qualora l’esito sia positivo, il profession­ista rilascia l’attestazio­ne che deve essere conservata dal contribuen­te per eventuali futuri controlli (nessun documento va allegato alla comunicazi­one telematica per l’accesso al credito d’imposta sugli investimen­ti pubblicita­ri).

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