Incentivi sulla pubblicità: così l’attestazione delle spese
In merito al bonus pubblicità, ho letto che le fatture (o le scritture contabili) devono essere asseverate dai soggetti abilitati a farlo. Ma quali sono le operazioni che devono essere eseguite per effettuare l’asseverazione?
A.C. - PALERMO
Il Dpcm 90/2018, recante il «Regolamento di disciplina delle modalità ed i criteri di concessione del bonus pubblicità», prevede all’articolo 4, comma 2, che l’effettuazione delle spese in relazione alle quali è richiesta l’agevolazione deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali. Si tratta, quindi, di rilasciare una dichiarazione attestante il sostenimento delle spese agevolabili. A questi fini, si ritiene che l’obbligo di attestazione del professionista sia analogo a quello che caratterizza il rilascio del visto di conformità. In particolare, il professionista deve riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella richiesta di agevolazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alle norme che disciplinano il momento di sostenimento del costo. Qualora l’esito sia positivo, il professionista rilascia l’attestazione che deve essere conservata dal contribuente per eventuali futuri controlli (nessun documento va allegato alla comunicazione telematica per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari).