Ecobonus per tutte le spese di sostituzione del tetto
Ho iniziato dei lavori di ristrutturazione di casa mia che includono anche la sostituzione del tetto. Vorrei far rientrare quest’ultima opera nella riqualificazione energetica (con sconto al 65%) per una questione di capienza. La ditta che effettua i lavori del tetto, tuttavia, mi ha fatto un preventivo indicando un prezzo al metro quadrato, comprensivo di tutto. Posso fare emettere un’unica fattura per l’intero lavoro e farla rientrare nello sgravio al 65% o devo separare le voci che riguardano il risparmio energetico in senso stretto dal resto e richiedere l’emissione di due fatture? In questa seconda ipotesi, quali sono le voci che non rientrano nel 65%?
C.E. - BOLZANO
Nel caso di specie, tutte le spese per l’intervento di sostituzione del tetto rientrano tra quelle detraibili ai fini del 65% a condizione che si conseguano dopo l’intervento i valori di trasmittanza termico di cui al Dm 11 marzo 2008 e successive modificazioni. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati, mediante l’attestazione della prestazione energetica (cosiddetto Ape), di cui al Dm 26 giugno 2015. All’Enea spetterà, poi, il compito di procedere a verifiche, anche a campione, sulle suddette dichiarazioni e, in caso di accertata non veridicità delle stesse, verrà comminata la decadenza dal beneficio, con ripresa a tassazione degli importi di detrazione indebitamente fruiti, ferma restando la responsabilità del professionista attestante, secondo le disposizioni vigenti. Tutte le spese strettamente inerenti l’esecuzione dell’intervento sono detraibili, comprese quelle accessorie necessarie per il ripristino del tetto nello stato originario e non solo quelle relative alla sola coibentazione (articolo 1, comma 3 , lettera a, n. 1–11, della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 14 Decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013).