Le opzioni per la giovane che apre il sito e–commerce
Sono una ragazza di 23 anni e vorrei creare un sito e–commerce e svolgere attività di dropshipping. Per farlo dovrei aprire una partita Iva. Volevo sapere se ci sono agevolazioni legate all’età o all’imprenditoria femminile che potrebbero farmi risparmiare sui costi della partita Iva e sulle tasse.
V.D. - GENOVA
L’apertura ed il mantenimento della partita Iva non comporta di per sé alcun costo specifico, anche se di solito ne consegue un costo “indiretto” derivante dall’opportunità/necessità di individuare un professionista che curi gli aspetti contabili e fiscali. Detto questo, ecco le principali agevolazioni cui la lettrice potrebbe avere accesso. In primo luogo, il regime forfettario (legge 190/2014), che è spesso il regime naturale per le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa. L’accesso al regime richiede il conseguimento di ricavi inferiori a determinati limiti indicati nella tabella allegata alla legge 190/2014 (l’attività di dropshipping sembra annoverabile in quella di intermediario nel commercio, per la quale è ora previsto un limite di ricavi annuali pari a 25mila euro), nonché il sostenimento di spese per lavoro dipendente o assimilato non superiore a 5mila euro lordi. In questi casi, il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi uno specifico coefficiente di redditività previsto dalla citata tabella (nel caso degli intermediari nel commercio: il 62 per cento). Quindi, diversamente da quanto avviene nel regime ordinario, non si ha una deduzione analitica dei costi inerenti. Una volta determinato il reddito, si applica un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività (poi diventa del 15%). Il regime forfettario comporta anche una semplificazione degli adempimenti, perché i contribuenti non addebitano l’Iva nelle fatture attive e non detraggono quella indicata nelle fatture passive; pertanto, tali soggetti non devono tenere i registri Iva, sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento periodico dell’Iva e dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (devono invece presentare la dichiarazione dei redditi) nonché dello spesometro. In secondo luogo, va valutato se la nuova impresa ha i requisiti per costituire una start–up innovativa secondo quanto stabilito dal Dl 179/2012 e successive modificazioni. In questo caso l’impresa, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio (fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese). Inoltre, l’atto costitutivo dell’impresa può essere redatto in forma tipizzata con firma digitale, senza l’intervento (e i costi) del notaio. E ancora, i soggetti Irpef e Ires che investono nella startup innovativa possono beneficiare, rispettivamente, di una detrazione del 30% dall’imposta e di una deduzione del 30% dalla base imponibile. Infine, per quanto riguarda il reperimento delle somme iniziali per avviare l’attività, sussistono molteplici possibilità, dalle linee di credito dedicate da parte delle istituzioni finanziarie, alle sovvenzioni regionali, nazionali o europee (queste ultime possono essere ricercate sul portale di Italia Startup www.warrantgroup.it/startup). Ad esempio, si segnala l’incentivo “Nuove imprese a