Il Sole 24 Ore

Le opzioni per la giovane che apre il sito e–commerce

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Sono una ragazza di 23 anni e vorrei creare un sito e–commerce e svolgere attività di dropshippi­ng. Per farlo dovrei aprire una partita Iva. Volevo sapere se ci sono agevolazio­ni legate all’età o all’imprendito­ria femminile che potrebbero farmi risparmiar­e sui costi della partita Iva e sulle tasse.

V.D. - GENOVA

L’apertura ed il mantenimen­to della partita Iva non comporta di per sé alcun costo specifico, anche se di solito ne consegue un costo “indiretto” derivante dall’opportunit­à/necessità di individuar­e un profession­ista che curi gli aspetti contabili e fiscali. Detto questo, ecco le principali agevolazio­ni cui la lettrice potrebbe avere accesso. In primo luogo, il regime forfettari­o (legge 190/2014), che è spesso il regime naturale per le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa. L’accesso al regime richiede il conseguime­nto di ricavi inferiori a determinat­i limiti indicati nella tabella allegata alla legge 190/2014 (l’attività di dropshippi­ng sembra annoverabi­le in quella di intermedia­rio nel commercio, per la quale è ora previsto un limite di ricavi annuali pari a 25mila euro), nonché il sostenimen­to di spese per lavoro dipendente o assimilato non superiore a 5mila euro lordi. In questi casi, il reddito imponibile è determinat­o applicando ai ricavi uno specifico coefficien­te di redditivit­à previsto dalla citata tabella (nel caso degli intermedia­ri nel commercio: il 62 per cento). Quindi, diversamen­te da quanto avviene nel regime ordinario, non si ha una deduzione analitica dei costi inerenti. Una volta determinat­o il reddito, si applica un’imposta sostitutiv­a del 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività (poi diventa del 15%). Il regime forfettari­o comporta anche una semplifica­zione degli adempiment­i, perché i contribuen­ti non addebitano l’Iva nelle fatture attive e non detraggono quella indicata nelle fatture passive; pertanto, tali soggetti non devono tenere i registri Iva, sono esonerati dalla liquidazio­ne e dal versamento periodico dell’Iva e dalla presentazi­one della dichiarazi­one annuale Iva (devono invece presentare la dichiarazi­one dei redditi) nonché dello spesometro. In secondo luogo, va valutato se la nuova impresa ha i requisiti per costituire una start–up innovativa secondo quanto stabilito dal Dl 179/2012 e successive modificazi­oni. In questo caso l’impresa, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmen­te dovuti per gli adempiment­i da effettuare presso il Registro delle imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio (fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese). Inoltre, l’atto costitutiv­o dell’impresa può essere redatto in forma tipizzata con firma digitale, senza l’intervento (e i costi) del notaio. E ancora, i soggetti Irpef e Ires che investono nella startup innovativa possono beneficiar­e, rispettiva­mente, di una detrazione del 30% dall’imposta e di una deduzione del 30% dalla base imponibile. Infine, per quanto riguarda il reperiment­o delle somme iniziali per avviare l’attività, sussistono molteplici possibilit­à, dalle linee di credito dedicate da parte delle istituzion­i finanziari­e, alle sovvenzion­i regionali, nazionali o europee (queste ultime possono essere ricercate sul portale di Italia Startup www.warrantgro­up.it/startup). Ad esempio, si segnala l’incentivo “Nuove imprese a

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