Il Sole 24 Ore

Il conto del profession­ista e i controlli sui movimenti

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Un mio cliente, avvocato in regime di contabilit­à ordinaria, nel mese di ottobre 2013 ha prelevato da un conto corrente personale (non fiscale) una consistent­e somma di denaro: oltre 20mila euro. La somma è stata tenuta a disposizio­ne del profession­ista e della movimentaz­ione effettuata è stata data rilevanza nelle scritture contabili: “cassa a titolare conto apporti”. Nel mese di febbraio 2014, la stessa somma è stata versata sul conto corrente utilizzato ai fini profession­ali, con la scrittura: “banca a cassa”. Essendo stata avviata una richiesta di dati agli intermedia­ri finanziari con i quali il profession­ista intrattien­e rapporti, il comportame­nto del mio cliente potrebbe essere oggetto di accertamen­to? Conviene recarsi in Agenzia e fornire chiariment­i – visto che le somme versate nel 2014 provengono da un prelevamen­to fatto nell’anno precedente, e per il quale non è stata inoltrata agli intermedia­ri la stessa richiesta – o attendere la comunicazi­one dell’ufficio? G.P. - RIETI

Ifatti descritti portano a ritenere che nei confronti del profession­ista l’amministra­zione finanziari­a abbia avviato, previa autorizzaz­ione da parte dell’organo preposto sovraordin­ato, delle indagini finanziari­e, ossia una vera e propria verifica volta a esaminare – con riferiment­o a uno o più anni di imposta – i prelevamen­ti e i versamenti effettuati sui conti correnti di cui è titolare il profession­ista e ad accertare eventualme­nte un maggiore reddito imponibile. In particolar­e, così come stabilito dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/73, i dati risultanti dalle movimentaz­ioni bancarie «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamen­ti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuen­te non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinaz­ione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamen­ti, se il contribuen­te non ne indica il soggetto beneficiar­io e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamen­ti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni (per importi superiori a euro 1.000 giornalier­i e, comunque, a euro 5.000 mensili)». Tutto ciò premesso, nel caso di specie non è opportuno recarsi presso l’ufficio, ma è piuttosto consigliab­ile cominciare a ricostruir­e le movimentaz­ioni finanziari­e attraverso la documentaz­ione contabile, collegando ad esempio le uscite con le fatture di acquisto e le entrate con le fatture di vendita, e attendere l’invito da parte dei verificato­ri, per poi fornire i chiariment­i richiesti. Da ultimo, va ricordato che, trattandos­i di verifica in corso, è possibile anche regolarizz­are spontaneam­ente eventuali violazioni che dovessero essere state commesse.

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