Il conto del professionista e i controlli sui movimenti
Un mio cliente, avvocato in regime di contabilità ordinaria, nel mese di ottobre 2013 ha prelevato da un conto corrente personale (non fiscale) una consistente somma di denaro: oltre 20mila euro. La somma è stata tenuta a disposizione del professionista e della movimentazione effettuata è stata data rilevanza nelle scritture contabili: “cassa a titolare conto apporti”. Nel mese di febbraio 2014, la stessa somma è stata versata sul conto corrente utilizzato ai fini professionali, con la scrittura: “banca a cassa”. Essendo stata avviata una richiesta di dati agli intermediari finanziari con i quali il professionista intrattiene rapporti, il comportamento del mio cliente potrebbe essere oggetto di accertamento? Conviene recarsi in Agenzia e fornire chiarimenti – visto che le somme versate nel 2014 provengono da un prelevamento fatto nell’anno precedente, e per il quale non è stata inoltrata agli intermediari la stessa richiesta – o attendere la comunicazione dell’ufficio? G.P. - RIETI
Ifatti descritti portano a ritenere che nei confronti del professionista l’amministrazione finanziaria abbia avviato, previa autorizzazione da parte dell’organo preposto sovraordinato, delle indagini finanziarie, ossia una vera e propria verifica volta a esaminare – con riferimento a uno o più anni di imposta – i prelevamenti e i versamenti effettuati sui conti correnti di cui è titolare il professionista e ad accertare eventualmente un maggiore reddito imponibile. In particolare, così come stabilito dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/73, i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni (per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili)». Tutto ciò premesso, nel caso di specie non è opportuno recarsi presso l’ufficio, ma è piuttosto consigliabile cominciare a ricostruire le movimentazioni finanziarie attraverso la documentazione contabile, collegando ad esempio le uscite con le fatture di acquisto e le entrate con le fatture di vendita, e attendere l’invito da parte dei verificatori, per poi fornire i chiarimenti richiesti. Da ultimo, va ricordato che, trattandosi di verifica in corso, è possibile anche regolarizzare spontaneamente eventuali violazioni che dovessero essere state commesse.