Benzina, la fatturazione errata vìola l’obbligo di registrazione
Un benzinaio si è accorto di aver emesso delle fatture per l’acquisto di carburante a un’impresa che in realtà non è autotrasportatore conto terzi. In tal caso, in quale sanzione incorre? Essendo violazioni plurime dello stesso tipo è applicabile il cumulo giuridico? In caso affermativo, come viene calcolato?
G.S. - MILANO
La sanzione applicabile va da un minimo di 250 euro a un massimo di duemila euro, aumentata da un quarto al doppio, in applicazione del cumulo giuridico. Non è prevista una specifica norma che sanziona la violazione dell’articolo 1, comma 3, del Dpr 444/97 che fa espresso divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti di emettere fattura al di fuori delle eccezioni specificamente previste dalla normativa (ad esempio: rifornimenti ad autotrasportatori per conto terzi) e dalla circolare 205/E/1998 (ad esempio: contratti di netting). Quindi, va considerata la norma che punisce la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva (articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/97). In particolare è prevista una sanzione fissa (da 250 euro a duemila euro) al posto di quella proporzionale all’Iva, esposta in fattura, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, come nel caso esposto dal lettore. Infine, in caso di più violazioni formali della medesima disposizione è previsto un aumento della sanzione da un quarto al doppio, in ossequio al principio del cumulo giuridico (articolo 12, comma 1, Dlgs 472/97.