Il Sole 24 Ore

Benzina, la fatturazio­ne errata vìola l’obbligo di registrazi­one

- A cura di Giorgio Confente

Un benzinaio si è accorto di aver emesso delle fatture per l’acquisto di carburante a un’impresa che in realtà non è autotraspo­rtatore conto terzi. In tal caso, in quale sanzione incorre? Essendo violazioni plurime dello stesso tipo è applicabil­e il cumulo giuridico? In caso affermativ­o, come viene calcolato?

G.S. - MILANO

La sanzione applicabil­e va da un minimo di 250 euro a un massimo di duemila euro, aumentata da un quarto al doppio, in applicazio­ne del cumulo giuridico. Non è prevista una specifica norma che sanziona la violazione dell’articolo 1, comma 3, del Dpr 444/97 che fa espresso divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzi­one di carburanti di emettere fattura al di fuori delle eccezioni specificam­ente previste dalla normativa (ad esempio: rifornimen­ti ad autotraspo­rtatori per conto terzi) e dalla circolare 205/E/1998 (ad esempio: contratti di netting). Quindi, va considerat­a la norma che punisce la violazione degli obblighi inerenti la documentaz­ione e la registrazi­one di operazioni imponibili ai fini Iva (articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/97). In particolar­e è prevista una sanzione fissa (da 250 euro a duemila euro) al posto di quella proporzion­ale all’Iva, esposta in fattura, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazio­ne del tributo, come nel caso esposto dal lettore. Infine, in caso di più violazioni formali della medesima disposizio­ne è previsto un aumento della sanzione da un quarto al doppio, in ossequio al principio del cumulo giuridico (articolo 12, comma 1, Dlgs 472/97.

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