Sanzione se non c’è riscontro tra ricevute fiscali e Pos
La Guardia di finanza, in sede di controllo per riscontrare la corretta applicazione delle norme in materia di emissione degli scontrini fiscali, ci ha chiesto di esibire le ricevute fiscali emesse durante il mese di luglio 2018, da confrontare con le ricevute emesse dal Pos nello stesso periodo. Dalla documentazione è emerso che sei pagamenti Pos non hanno riscontro, in termini di importo ed orario, con le ricevute fiscali emesse. La Guardia di finanza, di conseguenza, ha emesso sei processi verbali di contestazione con relative sanzioni amministrative. Questa modalità di accertamento è corretta oppure può essere oggetto di ricorso? E, per quanto riguarda le sanzioni, si può incorrere in una sospensione della licenza con conseguente chiusura dell’attività oltre al pagamento di una sanzione amministrativa o può essere invocato il cumulo giuridico con applicazione di una sola sanzione?
L.G. - CREMONA
Premesso che ai fini del controllo della corretta applicazione delle norme in materia di certificazione fiscale è da ritenere legittimo il riscontro delle ricevute fiscali emesse nel mese con il terminale delle ricevute pos emesse nello stesso periodo temporale, si precisa che alle violazioni contestate è applicabile oltre alla sanzione amministrativa del 100% dell’Iva corrispondente all’importo non documentato (articolo 6, comma 3, Dlgs 471/1997), la sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi della licenza dell’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima ex articolo 12, comma 1, del Dlgs 471/1997 e dell’articolo 21, comma 1, del Dlgs 472/1997, qualora la sanzione irrogata sia superiore a quella edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate, non sia inferiore agli importi ivi previsti. Infine, non si ritiene applicabile il concorso materiale (violazioni formali della stessa disposizione con più azioni od omissioni) di cui