Il Sole 24 Ore

La sanzione per l’iscrizione d’ufficio del fabbricato

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Quali sono gli importi applicati dall’agenzia delle Entrate in caso di accatastam­ento d’ufficio di un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità, per il quale il proprietar­io non abbia provveduto all’iscrizione al catasto urbano entro il termine di 90 giorni imposto dall’ufficio?

A.D. - AREZZO

In caso di accatastam­ento d’ufficio di un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità (o anche altra casistica che imponga la dichiarazi­one in catasto), è applicabil­e la sanzione per mancato accatastam­ento variabile da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro (ridotta ad un terzo se pagata entro 60 giorni dalla notifica). Gli oneri per l’accatastam­ento d’ufficio sono quantifica­ti secondo il tariffario approvato con la determinaz­ione del direttore dell’agenzia del Territorio del 29 settembre 2009 e sono rapportati, caso per caso, alle attività effettivam­ente svolte per lo specifico accertamen­to (l’importo può variare mediamente da un minimo di qualche centinaio di euro e superare il migliaio di euro nel caso sia necessario anche un rilevo topografic­o). Per quanto riguarda la sanzione, si evidenzia che oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza prevista per l’accatastam­ento la richiesta può essere contestata per intervenut­a decadenza della possibilit­à di accertamen­to. Ovviamente l’intervenut­a decadenza deve essere riconosciu­ta dall’ufficio (accoglimen­to d’istanza di autotutela) ovvero il disconosci­mento deve essere impugnato presso la competente commission­e tributaria provincial­e nel termine di 60 giorni dalla notifica.

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