La sanzione per l’iscrizione d’ufficio del fabbricato
Quali sono gli importi applicati dall’agenzia delle Entrate in caso di accatastamento d’ufficio di un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità, per il quale il proprietario non abbia provveduto all’iscrizione al catasto urbano entro il termine di 90 giorni imposto dall’ufficio?
A.D. - AREZZO
In caso di accatastamento d’ufficio di un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità (o anche altra casistica che imponga la dichiarazione in catasto), è applicabile la sanzione per mancato accatastamento variabile da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro (ridotta ad un terzo se pagata entro 60 giorni dalla notifica). Gli oneri per l’accatastamento d’ufficio sono quantificati secondo il tariffario approvato con la determinazione del direttore dell’agenzia del Territorio del 29 settembre 2009 e sono rapportati, caso per caso, alle attività effettivamente svolte per lo specifico accertamento (l’importo può variare mediamente da un minimo di qualche centinaio di euro e superare il migliaio di euro nel caso sia necessario anche un rilevo topografico). Per quanto riguarda la sanzione, si evidenzia che oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza prevista per l’accatastamento la richiesta può essere contestata per intervenuta decadenza della possibilità di accertamento. Ovviamente l’intervenuta decadenza deve essere riconosciuta dall’ufficio (accoglimento d’istanza di autotutela) ovvero il disconoscimento deve essere impugnato presso la competente commissione tributaria provinciale nel termine di 60 giorni dalla notifica.