Il Sole 24 Ore

Variazione d’uso vecchio della categoria catastale

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Un cliente ha acquistato un magazzino di circa 60 metri quadrati (già classifica­to come C/1 – negozio) per il quale era stata presentata una pratica edilizia per il cambio di destinazio­ne.

A completame­nto dell’iter comunale era stata successiva­mente presentata la denuncia di variazione Docfa (da C/1 a C/2). Nell’atto di acquisto, in relazione al Dl 78/2010 (articolo 19, comma 14) era stata correttame­nte dichiarata la conformità urbanistic­a e catastale. Dopo circa 12 mesi, l’agenzia delle Entrate ha rettificat­o la categoria riportando l’unità immobiliar­e nella categoria C/1, motivando tale decisione con il fatto che l’accertamen­to è stato effettuato tenendo conto delle unità immobiliar­i limitrofe, tutte inserite in categoria C/1. Se viene effettuato il cambio di destinazio­ne urbanistic­o è obbligator­io effettuare tale cambiament­o per la corretta conservazi­one degli atti catastali?

F.T. - FIRENZE

Allo stato attuale i criteri per l’attribuzio­ne della categoria catastale e il rilascio delle autorizzaz­ioni edilizie sono disciplina­ti da normative diverse. La categoria catastale è assegnata sulla base dell’uso ordinario in zona dell’unità immobiliar­e, legato alle sue caratteris­tiche. Pertanto, se l’unità immobiliar­e in esame non avesse subito variazioni edilizie (ad esempio: modifiche nella vetrina, demolizion­e dei bagni, eccetera) e fosse del tutto simile ad altre unità immobiliar­i accertate in catasto come negozio ed utilizzate con tale destinazio­ne nello stesso fabbricato o nella zona, sembra corretto il ripristino della precedente categoria. A titolo di esempio, nulla osta (salvo verifiche compatibil­ità edilizia), per scelta della proprietà, utilizzare un negozio come autorimess­a, magazzino, ufficio o altro ma ciò non implica necessaria­mente la modifica della categoria catastale. Diversa potrebbe essere la situazione qualora la proprietà sia stata costretta per impossibil­ità del rispetto della normativa edilizia e delle norme igienico–sanitarie (livello di piano, aereazione, altezza, eccetera) a mutare la destinazio­ne d’uso, in quanto sarebbe illegale la destinazio­ne a negozio. Evidenteme­nte, a prescinder­e da ogni altra condizione, la discrimina­nte è l’uso effettivo praticato nell’unità immobiliar­e. Anche nel caso in cui l’unità fosse magazzino per autorizzaz­ione comunale, l’uso stabile a negozio, anche se illegittim­o sotto il profilo delle autorizzaz­ioni edilizie, giustifi-

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