Il Sole 24 Ore

I condòmini dissenzien­ti e il saldo delle spese di lite

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Il mio condominio ha intentato una causa contro un condomino e, in sede di votazione per l’istruzione della causa, alcuni condòmini hanno fatto mettere a verbale di non voler procedere alla causa e di non voler partecipar­e alle spese ad essa collegate. L’assemblea ha comunque votato di intentare la causa. È giusto che adesso i condòmini sopra menzionati non patrtecipi­no alla ripartizio­ne dei costi?

A.T. - SASSARI

In questo caso si applica l’articolo 1132 del Codice civile («Dissenso dei condomini rispetto alle liti»), il quale prevede che «qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenzien­te, con atto notificato all’amministra­tore, può separare la propria responsabi­lità in ordine alle conseguenz­e della lite per il caso di soccombenz­a. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazi­one. Il condomino dissenzien­te ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenzien­te che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombent­e».

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