I condòmini dissenzienti e il saldo delle spese di lite
Il mio condominio ha intentato una causa contro un condomino e, in sede di votazione per l’istruzione della causa, alcuni condòmini hanno fatto mettere a verbale di non voler procedere alla causa e di non voler partecipare alle spese ad essa collegate. L’assemblea ha comunque votato di intentare la causa. È giusto che adesso i condòmini sopra menzionati non patrtecipino alla ripartizione dei costi?
A.T. - SASSARI
In questo caso si applica l’articolo 1132 del Codice civile («Dissenso dei condomini rispetto alle liti»), il quale prevede che «qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente».