Il Sole 24 Ore

La giusta divisione dei beni frutto di eredità e donazione

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Insieme a due fratelli ho ricevuto in donazione nel 2002 dei terreni da mio padre, quando era ancora in vita. Io del valore di 15mila euro e gli altri due fratelli del valore di 2mila euro. Ora, alla morte dei genitori, dobbiamo dividere l’eredità: ma come vengono considerat­e le donazioni ricevute? Dovrei dare 1/3 del valore della mia donazione a ognuno dei fratelli? Abbiamo anche una casa da vendere del valore di 100mila euro e dei buoni postali per un totale di 40mila euro. Quale sarebbe la strada più semplice per la spartizion­e, per evitare avvocati e giudici?

P.B. - LECCE

Il procedimen­to che preoccupa il lettore è quello della “collazione”, regolato dagli articoli 737 e seguenti del Codice civile. A tal proposito, è bene considerar­e i principi generali utili:

– la collazione di un immobile si compie o “restituend­o” alla massa ereditaria l’immobile (assolutame­nte inusuale) o per “imputazion­e”, cioè calcolando il valore dell’immobile ricevuto in donazione come parte della propria quota ereditaria (articolo 746);

– il valore da “imputare” è il valore dell’immobile donato non alla data della donazione, ma alla data della morte del papà del lettore (articolo 747);

– al contrario, se le donazioni hanno per oggetto beni mobili (ad esempio, il denaro), si imputa il valore

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