Il Sole 24 Ore

Il modico valore e i parametri di quel che viene donato

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La donazione di modico valore è valida anche senza atto pubblico. Nel silenzio della legge, vi sono dei parametri (magari ravvisabil­i in sentenze della Cassazione) in base ai quali valutare tale “modico valore”? Occorre riferirsi al solo patrimonio del donante, al solo reddito o a entrambi? Come posso fare donazioni annuali di modico valore alla stessa persona, senza farle diventare di valore “ingente” nel corso degli anni?

V.S. - ROMA

La modicità del valore del bene donato è questione che viene portata spesso all’attenzione della giurisprud­enza, proprio in quanto il Codice civile (articolo 783), nel consentire di non ricorrere all’atto pubblico, indica che la donazione «deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante». E quindi occorre valutare le conseguenz­e che tale donazione comporta nel patrimonio del donante. Anche l’ammontare di più donazioni (visto che nella fattispeci­e concreta, c’è la volontà di eludere la forma pubblica richiesta dall’articolo 782 del Codice) è soggetto a uguale valutazion­e: una donazione da mille euro sarà modica per l’uno, eccessiva per l’altro, così come l’abitudine a donare 500 euro mensili sarà di modico valore se il donante ha un reddito o un patrimonio compatibil­e, e sarà senz’altro “non modica” se assunta da un titolare di pensione di basso ammontare. Si rammenta, infine, che dimostrare la modicità del valore, in ambito processual­e, costituisc­e un onere del donatario: è questi, pertanto, a dover provare che l’elargizion­e era di modico valore, e non i terzi a dover dimostrare l’eccessivit­à. Si tratta comunque di una valutazion­e che è rimessa al giudice di merito, e insindacab­ile in Cassazione.

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