Il modico valore e i parametri di quel che viene donato
La donazione di modico valore è valida anche senza atto pubblico. Nel silenzio della legge, vi sono dei parametri (magari ravvisabili in sentenze della Cassazione) in base ai quali valutare tale “modico valore”? Occorre riferirsi al solo patrimonio del donante, al solo reddito o a entrambi? Come posso fare donazioni annuali di modico valore alla stessa persona, senza farle diventare di valore “ingente” nel corso degli anni?
V.S. - ROMA
La modicità del valore del bene donato è questione che viene portata spesso all’attenzione della giurisprudenza, proprio in quanto il Codice civile (articolo 783), nel consentire di non ricorrere all’atto pubblico, indica che la donazione «deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante». E quindi occorre valutare le conseguenze che tale donazione comporta nel patrimonio del donante. Anche l’ammontare di più donazioni (visto che nella fattispecie concreta, c’è la volontà di eludere la forma pubblica richiesta dall’articolo 782 del Codice) è soggetto a uguale valutazione: una donazione da mille euro sarà modica per l’uno, eccessiva per l’altro, così come l’abitudine a donare 500 euro mensili sarà di modico valore se il donante ha un reddito o un patrimonio compatibile, e sarà senz’altro “non modica” se assunta da un titolare di pensione di basso ammontare. Si rammenta, infine, che dimostrare la modicità del valore, in ambito processuale, costituisce un onere del donatario: è questi, pertanto, a dover provare che l’elargizione era di modico valore, e non i terzi a dover dimostrare l’eccessività. Si tratta comunque di una valutazione che è rimessa al giudice di merito, e insindacabile in Cassazione.