Il Sole 24 Ore

Cantina comune, va fornito l’accesso anche se privato

- A cura di Alessandro Sartirana

A seguito di una divisione ereditaria avvenuta nel 2011, io e mio fratello siamo proprietar­i ciascuno di un appartamen­to a piano terra della casa di famiglia. L’immobile ha una cantina a proprietà indivisa che nell’atto è stata assegnata al 50% a ciascuno di noi. Nella cantina si trova la caldaia che viene utilizzata per riscaldare unicamente l’appartamen­to di mio fratello, mentre io ho realizzato un nuovo impianto indipenden­te. L’accesso alla cantina, tuttavia, avviene tuttora solo per mezzo di una scala posta all’interno della cucina del mio appartamen­to. In seguito alla divisione, io e mio fratello ci eravamo accordati verbalment­e per costruire una piccola scala esterna (su area comune)che gli permettess­e di accedere in modo indipenden­te alla suddetta cantina. Non essendo io residente in quell’immobile, avevo dato al fratello le chiavi per accedere nel mio appartamen­to, ma fino ad ora la scaala esterna non è stata realizzata e lui continua ad accedere alla cantina da casa mia. Questa situazione non è più sostenibil­e. Sono obbligata a lasciare le chiavi a mio fratello? Come posso risolvere la situazione della scaletta? Quali sono le norme che regolano tale situazione?

O.M. - SEVESO

Dalla ricostruzi­one del lettore si evince che la cantina, locale accessorio degli immobili principali, è di proprietà indivisa al 50% a favore di ciascuno dei due titolari degli appartamen­ti. La regolament­azione d’uso degli immobili in condivisio­ne è ricavata dagli articoli 1100 e seguenti del Codice civile che garantisco­no a ciascuno la possibilit­à di utilizzare il bene purché non ne venga alterata la destinazio­ne e non venga impedita lo stesso utilizzo agli altri partecipan­ti. Ciascuno dei partecipan­ti alla comunione ha il diritto di apportare a proprie spese le modificazi­oni necessarie per garantire il miglior godimento della cosa: la costruzion­e di una scala esterna, che consenta il più agevole accesso al locale senza passare dalla proprietà privata del lettore, pare una soluzione consona. Fino a tale momento, tuttavia, sarà necessario per lo stesso lasciare a disposizio­ne le chiavi per consentire l’accesso al bene in comune, in quanto attualment­e unica via per poterne consentire l’utilizzo, considerat­a anche la mancata reperibili­tà in loco del proprietar­io. In caso di disaccordo tale da non consentire la prosecuzio­ne della gestione comune del bene, ciascuno dei partecipan­ti potrà adire l’autorità giudiziari­a al fine di ottenere i provvedime­nti consoni e, al limite, lo scioglimen­to della comunione.

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