Cantina comune, va fornito l’accesso anche se privato
A seguito di una divisione ereditaria avvenuta nel 2011, io e mio fratello siamo proprietari ciascuno di un appartamento a piano terra della casa di famiglia. L’immobile ha una cantina a proprietà indivisa che nell’atto è stata assegnata al 50% a ciascuno di noi. Nella cantina si trova la caldaia che viene utilizzata per riscaldare unicamente l’appartamento di mio fratello, mentre io ho realizzato un nuovo impianto indipendente. L’accesso alla cantina, tuttavia, avviene tuttora solo per mezzo di una scala posta all’interno della cucina del mio appartamento. In seguito alla divisione, io e mio fratello ci eravamo accordati verbalmente per costruire una piccola scala esterna (su area comune)che gli permettesse di accedere in modo indipendente alla suddetta cantina. Non essendo io residente in quell’immobile, avevo dato al fratello le chiavi per accedere nel mio appartamento, ma fino ad ora la scaala esterna non è stata realizzata e lui continua ad accedere alla cantina da casa mia. Questa situazione non è più sostenibile. Sono obbligata a lasciare le chiavi a mio fratello? Come posso risolvere la situazione della scaletta? Quali sono le norme che regolano tale situazione?
O.M. - SEVESO
Dalla ricostruzione del lettore si evince che la cantina, locale accessorio degli immobili principali, è di proprietà indivisa al 50% a favore di ciascuno dei due titolari degli appartamenti. La regolamentazione d’uso degli immobili in condivisione è ricavata dagli articoli 1100 e seguenti del Codice civile che garantiscono a ciascuno la possibilità di utilizzare il bene purché non ne venga alterata la destinazione e non venga impedita lo stesso utilizzo agli altri partecipanti. Ciascuno dei partecipanti alla comunione ha il diritto di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per garantire il miglior godimento della cosa: la costruzione di una scala esterna, che consenta il più agevole accesso al locale senza passare dalla proprietà privata del lettore, pare una soluzione consona. Fino a tale momento, tuttavia, sarà necessario per lo stesso lasciare a disposizione le chiavi per consentire l’accesso al bene in comune, in quanto attualmente unica via per poterne consentire l’utilizzo, considerata anche la mancata reperibilità in loco del proprietario. In caso di disaccordo tale da non consentire la prosecuzione della gestione comune del bene, ciascuno dei partecipanti potrà adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere i provvedimenti consoni e, al limite, lo scioglimento della comunione.