Sì all’allargamento della porta nel cortile senza consenso
Posseggo un fabbricato (un portico) di mia esclusiva proprietà, antistante una casa, sempre di mia proprietà. Su una parete esterna del portico c’è una porta (passaggio pedonale) che si affaccia su un cortile che ho in comune con il mio vicino. Ho intenzione di allargare questa porta in modo che diventi un passaggio per un’automobile, operando semplicemente un allargamento della porta esistente e senza alterare le condizioni riguardanti il cortile comune. Il vicino, infatti, potrà parcheggiare davanti al mio portone come può farlo oggi; se dovessi passare con la mia auto, gli chiederei di spostarla per il tempo necessario, visti i diritti reciproci della comunione. Nella situazione descritta, per effettuare il lavoro posso procedere autonomamente con le pratiche opportune? Oppure ho bisogno del consenso scritto del vicino?
M.M. - CUNEO
La risposta è affermativa. In materia di comunione il Codice civile (articolo 1102, comma 1) dispone che ciascun partecipante può servirsi del bene comune e ricavarne una utilità aggiuntiva, purché non ne modifichi la destinazione e non impedisca l’eguale diritto degli altri partecipanti alla comunione, può apportare a proprie spese le modifiche al bene comune necessarie al miglior godimento .
Nel caso specifico, il lettore per ampliare l’accesso per il passaggio dell’autovettura non interviene sul cortile comune, bensì sulla proprietà esclusiva: non è alterata la destinazione e funzionalità del cortile, né compromesso il diritto all’uso dell’altro compartecipante, al quale, anzi, viene sempre consentito il parcheggio dell’auto (Cassazione, sentenze 24295/2014; 11445/2015; 13874/2010; 42/2000). Pertanto non appare necessario il consenso dell’altro comproprietario.