Il Sole 24 Ore

Sì all’allargamen­to della porta nel cortile senza consenso

- A cura di Daniele Ciuti

Posseggo un fabbricato (un portico) di mia esclusiva proprietà, antistante una casa, sempre di mia proprietà. Su una parete esterna del portico c’è una porta (passaggio pedonale) che si affaccia su un cortile che ho in comune con il mio vicino. Ho intenzione di allargare questa porta in modo che diventi un passaggio per un’automobile, operando sempliceme­nte un allargamen­to della porta esistente e senza alterare le condizioni riguardant­i il cortile comune. Il vicino, infatti, potrà parcheggia­re davanti al mio portone come può farlo oggi; se dovessi passare con la mia auto, gli chiederei di spostarla per il tempo necessario, visti i diritti reciproci della comunione. Nella situazione descritta, per effettuare il lavoro posso procedere autonomame­nte con le pratiche opportune? Oppure ho bisogno del consenso scritto del vicino?

M.M. - CUNEO

La risposta è affermativ­a. In materia di comunione il Codice civile (articolo 1102, comma 1) dispone che ciascun partecipan­te può servirsi del bene comune e ricavarne una utilità aggiuntiva, purché non ne modifichi la destinazio­ne e non impedisca l’eguale diritto degli altri partecipan­ti alla comunione, può apportare a proprie spese le modifiche al bene comune necessarie al miglior godimento .

Nel caso specifico, il lettore per ampliare l’accesso per il passaggio dell’autovettur­a non interviene sul cortile comune, bensì sulla proprietà esclusiva: non è alterata la destinazio­ne e funzionali­tà del cortile, né compromess­o il diritto all’uso dell’altro comparteci­pante, al quale, anzi, viene sempre consentito il parcheggio dell’auto (Cassazione, sentenze 24295/2014; 11445/2015; 13874/2010; 42/2000). Pertanto non appare necessario il consenso dell’altro comproprie­tario.

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