Il Sole 24 Ore

Non è incompatib­ile il ruolo occasional­e di socio in Sas

- A cura di Aldo Ciccarella

Un socio accomandan­te di una società di ristorazio­ne, già dipendente pubblico, fratello del socio accomandat­ario, può prestare attività gratuita all’interno della stessa società in accomandit­a semplice?

C.P. - BARI

Premesso che il dipendente pubblico a tempo pieno o part–time superiore al 50% non può esercitare prestazion­i lavorative extraprofe­ssionali, in quanto, sulla base del rispetto del principio generale dell’esclusivit­à del rapporto di lavoro pubblico, l’articolo 53 del Dlgs 165/2001 e successive modificazi­oni, richiama, al comma 1, l’articolo 60 del Dpr 3/1957, che stabilisce che «l’impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna profession­e o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenut­a l’autorizzaz­ione del ministro competente», si ritiene che potrebbe svolgere, fuori dall’orario di servizio, l’attività in questione, purchè abbia carattere di saltuarità e occasionab­ilità. Infatti, il Tar Campania, con sentenza 708/1981, ha stabilito che non sussiste incompatib­ilità dell’impiego pubblico con la posizione di socio accomandan­te in una società in accomandit­a semplice, che comporta l’esercizio di un’attività eventuale e saltuaria.

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