Non è incompatibile il ruolo occasionale di socio in Sas
Un socio accomandante di una società di ristorazione, già dipendente pubblico, fratello del socio accomandatario, può prestare attività gratuita all’interno della stessa società in accomandita semplice?
C.P. - BARI
Premesso che il dipendente pubblico a tempo pieno o part–time superiore al 50% non può esercitare prestazioni lavorative extraprofessionali, in quanto, sulla base del rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, l’articolo 53 del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni, richiama, al comma 1, l’articolo 60 del Dpr 3/1957, che stabilisce che «l’impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente», si ritiene che potrebbe svolgere, fuori dall’orario di servizio, l’attività in questione, purchè abbia carattere di saltuarità e occasionabilità. Infatti, il Tar Campania, con sentenza 708/1981, ha stabilito che non sussiste incompatibilità dell’impiego pubblico con la posizione di socio accomandante in una società in accomandita semplice, che comporta l’esercizio di un’attività eventuale e saltuaria.