Ok all’incarico come socio Srl purché non sia gestionale
Un docente di ruolo di un conservatorio statale (Alta formazione artistica musicale e coreutica ) può essere socio in un’impresa sociale costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, ma no profit nell’oggetto?
L.F. - SCAFATI
L’assunzione di incarichi extraistituzionali da parte di un pubblico dipendente – al quale, nel rapporto di impiego, si applica il dovere dell’esclusività e le incompatibilità previste dagli articoli 60–65 del Dpr 3/1957, richiamate dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001 – è consentito solo qualora il lavoratore pubblico sia socio di una società di capitali (Spa e Srl) o in una società di persone senza poteri di amministrazione o l’assunzione di cariche gestionali. La giurisprudenza civile e amministrativa, infatti, considera l’assunzione di cariche gestionali connessa allo “status” di socio nelle suddette società «elemento oggettivo e autonomo atto per prefigurare l’incompatibilità senza necessità di valutazione dell’intensità dell’impegno o i suoi riflessi negativi riscontrati sul rendimento nel servizio e l’osservanza dei doveri d’ufficio» del pubblico dipendente (Cassazione, sentenza 967/2006). La giurisprudenza sostiene anche che «chi è titolare della quota potrà figurare quale socio di capitali ma non dovranno essere connessi compiti gestionali per la realizzazione dell’oggetto sociale (Consiglio di stato, sezione VI, n.271 del 4 giugno 1995). Un’ulteriore conferma della posizione citata si ha dalla pronuncia, ancor più recente, della Corte dei conti, sezione regionale Liguria (157/2017). Per la Corte, infatti, è da considerarsi incompatibile con il dovere di esclusività del pubblico dipendente la titolarità di cariche sociali in società in astratto caratterizzate da scopo di lucro quando il dipendente assuma la legale rappresentanza di società costituita secondo le norme del Codice civile. Altre importanti implicazioni giuridiche sono deducibili dalle pronunce giurisprudenziali citate: nei casi di semplice acquisizione di quote sociali in società di capitali da parte del pubblico dipendente, non sussiste l’obbligo di comunicazione al datore di lavoro dell’investimento, in nome della libertà di impresa (articolo 41 della Costituzione); né, in questo caso, sussiste alcuna violazione del dovere di obbligo di fedeltà ex articolo 2105 del Codice civile, nei confronti dell’ente di appartenenza dello stesso lavoratore pubblico. In nome del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, costituisce buona prassi sottoporre a verifica puntuale le disposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto della società in tema di conferimento delle cariche gestionali per individuare le eventuali ipotesi di incompatibilità dovute a conflitto di interesse.