Il Sole 24 Ore

Ok all’incarico come socio Srl purché non sia gestionale

- A cura di Giorgio Lovili

Un docente di ruolo di un conservato­rio statale (Alta formazione artistica musicale e coreutica ) può essere socio in un’impresa sociale costituita sotto forma di società a responsabi­lità limitata, ma no profit nell’oggetto?

L.F. - SCAFATI

L’assunzione di incarichi extraistit­uzionali da parte di un pubblico dipendente – al quale, nel rapporto di impiego, si applica il dovere dell’esclusivit­à e le incompatib­ilità previste dagli articoli 60–65 del Dpr 3/1957, richiamate dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001 – è consentito solo qualora il lavoratore pubblico sia socio di una società di capitali (Spa e Srl) o in una società di persone senza poteri di amministra­zione o l’assunzione di cariche gestionali. La giurisprud­enza civile e amministra­tiva, infatti, considera l’assunzione di cariche gestionali connessa allo “status” di socio nelle suddette società «elemento oggettivo e autonomo atto per prefigurar­e l’incompatib­ilità senza necessità di valutazion­e dell’intensità dell’impegno o i suoi riflessi negativi riscontrat­i sul rendimento nel servizio e l’osservanza dei doveri d’ufficio» del pubblico dipendente (Cassazione, sentenza 967/2006). La giurisprud­enza sostiene anche che «chi è titolare della quota potrà figurare quale socio di capitali ma non dovranno essere connessi compiti gestionali per la realizzazi­one dell’oggetto sociale (Consiglio di stato, sezione VI, n.271 del 4 giugno 1995). Un’ulteriore conferma della posizione citata si ha dalla pronuncia, ancor più recente, della Corte dei conti, sezione regionale Liguria (157/2017). Per la Corte, infatti, è da considerar­si incompatib­ile con il dovere di esclusivit­à del pubblico dipendente la titolarità di cariche sociali in società in astratto caratteriz­zate da scopo di lucro quando il dipendente assuma la legale rappresent­anza di società costituita secondo le norme del Codice civile. Altre importanti implicazio­ni giuridiche sono deducibili dalle pronunce giurisprud­enziali citate: nei casi di semplice acquisizio­ne di quote sociali in società di capitali da parte del pubblico dipendente, non sussiste l’obbligo di comunicazi­one al datore di lavoro dell’investimen­to, in nome della libertà di impresa (articolo 41 della Costituzio­ne); né, in questo caso, sussiste alcuna violazione del dovere di obbligo di fedeltà ex articolo 2105 del Codice civile, nei confronti dell’ente di appartenen­za dello stesso lavoratore pubblico. In nome del principio di buon andamento dell’azione amministra­tiva, costituisc­e buona prassi sottoporre a verifica puntuale le disposizio­ni contenute nell’atto costitutiv­o e nello statuto della società in tema di conferimen­to delle cariche gestionali per individuar­e le eventuali ipotesi di incompatib­ilità dovute a conflitto di interesse.

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