Il Sole 24 Ore

Gli aumenti vanno dati solo al rientro dall’aspettativ­a

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Sono un ex dipendente comunale, in pensione dal 2018, che nel corso del 2016 e 2017 ha fruito del congedo straordina­rio biennale per assistere un genitore disabile in situazione di gravità. Per tale periodo (biennale) il Comune non mi ha corrispost­o gli arretrati relativi all’ultimo rinnovo contrattua­le (2016, 2017 e primi cinque mesi del 2018), ma lo ha fatto solo a partire dalla data di rientro in servizio. Pare, tuttavia, che alcuni enti locali abbiano riconosciu­to il diritto alla percezione degli arretrati anche a dipendenti in aspettativ­a biennale. Chi ha ragione?

M.B. - BELLUNO

Si ritiene che l’amministra­zione si sia comportata in maniera legittima, in quanto l’importo dell’indennità spettante per fruizione del congedo di due anni, viene “congelato” al momento dell’aspettativ­a ed eventuali aumenti spettanti per applicazio­ne del Ccnl non possono essere concessi se non al momento del termine dell’aspettativ­a e, quindi, all’atto del rientro in ufficio. Infatti, l’articolo 4, comma 5–ter del Dlgs 119/2011, che ha modificato la disciplina del congedo straordina­rio contenuta nell’articolo 42 del Dlgs 151/2001, stabilisce che «durante il periodo di congedo, il richiedent­e ha diritto a percepire un’indennità corrispond­ente all’ultima retribuzio­ne, con riferiment­o alle voci fisse e continuati­ve del trattament­o», per cui eventuali aumenti contrattua­li spettanti nel periodo di

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