Gli aumenti vanno dati solo al rientro dall’aspettativa
Sono un ex dipendente comunale, in pensione dal 2018, che nel corso del 2016 e 2017 ha fruito del congedo straordinario biennale per assistere un genitore disabile in situazione di gravità. Per tale periodo (biennale) il Comune non mi ha corrisposto gli arretrati relativi all’ultimo rinnovo contrattuale (2016, 2017 e primi cinque mesi del 2018), ma lo ha fatto solo a partire dalla data di rientro in servizio. Pare, tuttavia, che alcuni enti locali abbiano riconosciuto il diritto alla percezione degli arretrati anche a dipendenti in aspettativa biennale. Chi ha ragione?
M.B. - BELLUNO
Si ritiene che l’amministrazione si sia comportata in maniera legittima, in quanto l’importo dell’indennità spettante per fruizione del congedo di due anni, viene “congelato” al momento dell’aspettativa ed eventuali aumenti spettanti per applicazione del Ccnl non possono essere concessi se non al momento del termine dell’aspettativa e, quindi, all’atto del rientro in ufficio. Infatti, l’articolo 4, comma 5–ter del Dlgs 119/2011, che ha modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nell’articolo 42 del Dlgs 151/2001, stabilisce che «durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento», per cui eventuali aumenti contrattuali spettanti nel periodo di