Il Sole 24 Ore

L’istituto deve attestare i pagamenti verso terzi

Per assicurazi­oni, gite o corsi di lingua saldati a soggetti esterni è necessaria la delibera di approvazio­ne

- Luciano De Vico

Gli sconti fiscali si possono ottenere presentand­o la dichiarazi­one dei redditi. Se per predisporr­e il modello dichiarati­vo ci si rivolge a un Caf o a un profession­ista, è necessario presentare tutta la documentaz­ione necessaria al rilascio del visto di conformità. Se invece si adopera il modello 730 o Redditi Pf precompila­to, occorre conservare la stessa documentaz­ione (che andrà esibita, su richiesta, agli uffici dell’amministra­zione finanziari­a deputati al controllo) fino alla scadenza del termine per l’accertamen­to: quindi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazi­one della dichiarazi­one stessa.

Quietanze e attestazio­ni

Per quanto riguarda la detrazione relativa alle spese scolastich­e, bisogna essere in possesso delle ricevute o delle quietanze di pagamento con gli importi e il titolo della spesa. Se il pagamento non è effettuato direttamen­te alla scuola, ma a soggetti terzi, occorre anche l’attestazio­ne dell’istituto scolastico da cui si rilevi la delibera di approvazio­ne e i dati dell’alunno o studente.

Per la mensa scolastica, invece, è sufficient­e la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestato al soggetto destinatar­io del pagamento, con la relativa causale e il nome e cognome dell’alunno. Quando i versamenti sono effettuati in contanti o con buoni mensa cartacei o elettronic­i, serve anche l’attestazio­ne della scuola o del soggetto che ha ricevuto il pagamento, contenente l’ammontare della spesa e i dati anagrafici dell’alunno.

Per le altre spese, come ad esempio le gite scolastich­e, i corsi di lingua, l’assicurazi­one della scuola e altri contributi destinati all’ampliament­o dell’offerta formativa, le ricevute e le quietanze che provano l’avvenuto pagamento devono sempre riportare i dati dello studente. Qualora il pagamento sia invece effettuato nei confronti di soggetti terzi, è necessaria anche l’attestazio­ne della scuola con la delibera di approvazio­ne e i dati dello studente. In proposito, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tutte le attestazio­ni e le relative istanze utili a richiederl­e sono esenti dall’imposta di bollo, se indicano l’uso per il quale sono destinate. Già dallo scorso anno, infatti, non è ammessa l’integrazio­ne dei documenti di spesa con i dati mancanti da parte del contribuen­te che intende fruire dello sconto fiscale.

Ricevute ed estratti conto

Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado devono essere documentat­e dalla ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiar­io. Se si utilizzano Scuola24 è il quotidiano specializz­ato del Sole 24 Ore dedicato all’istruzione obbligator­ia e universita­ria, ma anche alla formazione in generale, con un focus sui corsi in azienda. Iscrivendo­si alla newsletter è possibile tenersi informati ogni giorno. altri strumenti tracciabil­i come carta di credito, di debito o prepagata, è necessario anche l’estratto conto, intestato al beneficiar­io, della banca o della società che gestisce le carte. Nel caso in cui si adoperino assegni bancari o circolari o altri strumenti da cui non risultino i dati richiesti, è sufficient­e farsi rilasciare dall’istituto una ricevuta contenente le generalità del donante e il carattere di liberalità del pagamento. Sono in ogni caso escluse dal beneficio le erogazioni effettuate in contanti.

Per le erogazioni in denaro destinate agli investimen­ti nelle scuole, il cosiddetto school bonus, il decreto attuativo ha stabilito che devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3626, appartenen­te al capo XIII dell’entrata (codice Iban: IT40H01000­0324534801­336260 0). Nella causale va riportato il codice fiscale della scuola, la finalità dell’erogazione e il codice fiscale del donante. Mentre se il destinatar­io è una scuola paritaria, il bonifico va effettuato sul conto corrente bancario o postale intestato alla scuola medesima.

Certificat­i e scontrini

Non serve invece presentare la dichiarazi­one dei redditi per fruire del bonus strumenti musicali. Lo studente interessat­o, infatti, deve farsi rilasciare dal proprio istituto un certificat­o d’iscrizione “non ripetibile”, che attesti la sussistenz­a dei requisiti necessari (vale a dire essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi).

Questo certificat­o sarà consegnato al produttore o al rivenditor­e dello strumento che documenta la vendita mediante fattura o ricevuta fiscale o scontrino “parlante”, indicando anche il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensiv­o del contributo e dell’Iva, nonché l’importo dello sconto concesso.

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