Mensa con App come i buoni pasto
Il servizio sostitutivo di mensa reso tramite app mobile per smartphone è assimilabile ai buoni pasto. Questo il principio di diritto 3/2018 pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate con cui viene, seppure sinteticamente, fornito un primo inquadramento in merito al corretto regime fiscale applicabile per questa tipologia di servizi, finora mai oggetto di chiarimenti da parte della prassi. Ai fini Irpef, la risposta richiama l’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir. Questo significa che, nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente, il valore dei predetti buoni non concorrerà alla formazione del reddito, assumendo rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore (circolare 5/E/2018, circolare 326/1997). Tuttavia, tenendo conto della peculiare natura dei buoni emessi tramite app mobile, non potrà che farsi riferimento ai termini indicati nella medesima lettera c) e, dunque, alla detassazione degli stessi nei limiti di 7 euro giornalieri. Ai fini Ires, per il datore di lavoro, il costo dei servizi sostitutivi di mensa va considerato come un «servizio complesso» non assimilabile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande (circolare 6 del 2009). Il datore, quindi, potrà considerare integralmente deducibile dall’Ires l’intero costo senza subire le limitazioni all’articolo 109, comma 5, del Tuir .