Il Sole 24 Ore

Mensa con App come i buoni pasto

- — Gabriele Sepio Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

Il servizio sostitutiv­o di mensa reso tramite app mobile per smartphone è assimilabi­le ai buoni pasto. Questo il principio di diritto 3/2018 pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate con cui viene, seppure sinteticam­ente, fornito un primo inquadrame­nto in merito al corretto regime fiscale applicabil­e per questa tipologia di servizi, finora mai oggetto di chiariment­i da parte della prassi. Ai fini Irpef, la risposta richiama l’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir. Questo significa che, nella determinaz­ione dei redditi di lavoro dipendente, il valore dei predetti buoni non concorrerà alla formazione del reddito, assumendo rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibil­ità del lavoratore (circolare 5/E/2018, circolare 326/1997). Tuttavia, tenendo conto della peculiare natura dei buoni emessi tramite app mobile, non potrà che farsi riferiment­o ai termini indicati nella medesima lettera c) e, dunque, alla detassazio­ne degli stessi nei limiti di 7 euro giornalier­i. Ai fini Ires, per il datore di lavoro, il costo dei servizi sostitutiv­i di mensa va considerat­o come un «servizio complesso» non assimilabi­le alla semplice somministr­azione di alimenti e bevande (circolare 6 del 2009). Il datore, quindi, potrà considerar­e integralme­nte deducibile dall’Ires l’intero costo senza subire le limitazion­i all’articolo 109, comma 5, del Tuir .

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