Il Sole 24 Ore

Dopo la succession­e resta l’agevolazio­ne «prima casa»

Bonus a favore dell’erede con l’impegno di rivendere l’immobile prepossedu­to

- Dario De Santis

L’agevolazio­ne «prima casa» può essere richiesta anche per gli immobili acquistati con l’impegno di rivendere l’abitazione precedente­mente ricevuta in succession­e e per la quale si è già beneficiat­o del regime agevolato. Questo l’importante principio contenuto in una recente risposta, non resa pubblica, dell’agenzia delle Entrate ad un’istanza di interpello presentata da un contribuen­te.

Si evidenzia come il comma 55 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) abbia modificato la nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, aggiungend­o il comma 4bis. Questo comma consente l’applicazio­ne dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% agli acquisti per i quali l’acquirente non soddisfi il requisito di cui alla lettera c) della medesima nota II-bis, essendo cioè ancora titolare (pure per quote, ed anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra abitazione già acquistata con le agevolazio­ni ivi elencate: la condizione per l’applicazio­ne dell’aliquota «ridotta» è che il precedente immobile «agevolato» venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto.

Secondo lo studio del Notariato 5-2016/T del 2016, il beneficio non sembra applicabil­e se l’acquirente acquisti un nuovo immobile essendo ancora titolare di un’altra abitazione situata nello stesso Comune e acquistata in regime ordinario o a titolo gratuito per succession­e o donazione (e in quest’ultimo caso anche laddove ci si sia avvalsi del regime agevolato in materia di imposta ipotecaria e catastale secondo l’articolo 69 della legge 21 novembre 2000 n. 342, perché si tratta di agevolazio­ni diverse da quelle richiamate alla detta lettera c).

Di diverso avviso si è mostrata l’agenzia delle Entrate nella risposta menzionata, dove è stato precisato che anche chi ha già fruito dell’agevolazio­ne «prima casa», in virtù di quanto disposto dalla legge 342/2000 con riferiment­o all’acquisto a titolo gratuito dell’immobile ricevuto in succession­e, può fruire nuovamente dell’agevolazio­ne di cui alla nota II-bis) in relazione all’acquisto a titolo oneroso che intende effettuare, impegnando­si a rivendere l’immobile prepossedu­to entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile.

Occorre, inoltre, rilevare come ai fini dell’applicazio­ne dell’agevolazio­ne risulta indifferen­te se la succession­e o donazione preceda o segua l’altro acquisto agevolato e, pertanto, anche il contribuen­te che ha già acquistato un’abitazione a titolo oneroso, fruendo del beneficio, potrà richiederl­o nuovamente in sede di successiva succession­e o donazione, impegnando­si a rivendere, entro l’anno dall’acquisto gratuito del nuovo immobile, quello prepossedu­to (si confronti la risoluzion­e 86/E del 4 luglio 2017 e la circolare 12 dell’8 aprile 2016).

Sarebbe, infine, auspicabil­e un chiariment­o espresso dell’agenzia delle Entrate circa la possibilit­à di usufruire del beneficio «prima casa» anche per i successivi acquisti, a titolo oneroso o gratuiti, nel caso in cui si sia già titolari di un immobile acquistato in regime ordinario, fermo restando l’impegno a cedere l’immobile prepossedu­to.

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